COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.S. PARTINICAUDACE – avverso provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo – Gara Partinicaudace – Il Gabbiano del 13 febbraio 2008 – Campionato di 1^categoria – C.U. 40 del 20 febbraio 208 Procedimento 158/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.S. PARTINICAUDACE – avverso provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo – Gara Partinicaudace – Il Gabbiano del 13 febbraio 2008 – Campionato di 1^categoria – C.U. 40 del 20 febbraio 208 Procedimento 158/A Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Partinicaudace si duole dei provvedimenti inflitti ai propri tesserati, ritenendoli eccessivi e sproporzionati rispetto a quanto realmente ascrivibile ai singoli autori degli episodi censurati. Conseguentemente chiede una riformategli stessi, con particolare riguardo alla posizione del calciatore Lucca Giuseppe, non meritevole – a loro dire – di una così esosa sanzione, pur ammettendo che lo stesso ha posto in essere un comportamento antiregolamentare nei confronti dell’Arbitro. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi di appello e gli atti ufficiali di gara, osserva: preliminarmente va dichiarata l’inappellabilità dell’inibizione a carico del Dirigente Sig. Marcello Lombardo perché inferiore ad un mese, ex art. 45,comma 3, lett. B). Parimenti, si dichiarano inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla stessa ricorrente, perché irritali in quanto non ammesse dalle norme federali vigenti in materia. Per quanto attiene alle squalifiche a carico dei calciatori Giuseppe Di Trapani, Rosario Mineo e Angelo D’Angelo, le stesse meritano conferma tenuto conto dei singoli atteggiamenti assunti dai predetti calciatori nei confronti del Direttore di Gara. A tale convincimento si perviene attraverso le specifiche indicazioni descritte nel rapporto di gara, che non presentano carattere né di equivocità né di dubbio alcuno sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di contenuto. In ordine alla posizione del calciatore Lucca Giuseppe, si ritiene di annotare che lo stesso è responsabile dei fatti addebitatigli; è infatti certo che in conseguenza loro, l’Arbitro è stato costretto a sospendere la gara. Con riguardo, però, alle conseguenze finali subite dal Direttore di Gara, le stesse inducono questa Decedente a determinare la relativa squalifica come in dispositivo indicata. Così osservato, DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello proposto avverso l’inibizione a carico del Dirigente Sig. Marcello Lombardo; di confermare le squalifiche statuite in primo grado a carico dei calciatori Giuseppe Di Trapani, Rosario Mineo e Angelo D’Angelo; di determinare al 13 febbraio 2012 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Lucca Giuseppe, con la revoca della preclusione nella permanenza nei ranghi della F.I.G.C.. Per l’effetto non si addebita tassa.
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