COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 s.r.l. (CT) – Avverso punizione sportiva perdita della gara; squalifica del campo per tre giornate e disputa di gare a porte chiuse; penalizzazione di due punti in classifica – Gara N.F.C. Orlandina – Acireale Calcio 1946 del 24 febbraio 2008 – Campionato di Eccellenza – C.U. 41 del 28 febbraio 2008 Procedimento 171/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 s.r.l. (CT) – Avverso punizione sportiva perdita della gara; squalifica del campo per tre giornate e disputa di gare a porte chiuse; penalizzazione di due punti in classifica - Gara N.F.C. Orlandina – Acireale Calcio 1946 del 24 febbraio 2008 – Campionato di Eccellenza - C.U. 41 del 28 febbraio 2008 Procedimento 171/A Con appello ritualmente proposto la società S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l., chiede la riforma della decisione assunta dal Giudice sportivo indicata in oggetto, ammettendo intemperanze da parte della propria tifoseria, nell’estremo tentativo di minimizzarle, escludendo qualsivoglia violenza o minaccia nei confronti della terna arbitrale, tentando di “giustificarli” con un comportamento abnorme tenuto da un Assistente Arbitro. Chiede, in particolare, che le sanzioni inflittele dal Giudice sportivo siano revocate e sostituite con quelle meno afflittive dell’ammonizione e dell’ammenda. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara,ed udito il legale rappresentante dell’appellante all’udienza dell’11.03.2008, osserva: sia il rapporto dell’Arbitro che quello dell’Assistente Arbitrale offrono una chiara e dettagliata degli episodi posti in essere dalla tifoseria della Società appellante, fugando ogni e qualsiasi dubbio circa la loro gravità. Detti episodi, palesemente di tipo violento, aggressivo e minaccioso, sono stati certamente indirizzati alla terna arbitrale, tant’è che questa si è dovuta rifugiare all’interno dei propri spogliatoi per scongiurare ben più gravi conseguenze sul piano fisico. Sulla gravità di tali intemperanze non vi è parimenti dubbio alcuno, se sol si pensa ai lanci di bottigliette di acqua vuote e semi piene, ai calcinacci divelti e lanciati in campo, al cancello divelto pur di accedere all’interno del campo. Essendo questi i fatti censurati portati all’attenzione di questa Decidente, appare legittima e corretta la decisione assunta dall’Arbitro di sospensione della gara. Per contro, prive di qualsivoglia riscontro obiettivo si appalesano le difese esplicitate dall’appellante sia in atto di appello che in sede di discussione dibattimentale, riducendosi a mere difese di parte che nessun conforto trovano negli atti ufficiali che, giova ricordarlo, godono di fede privilegiata. Infine,non appare superfluo sottolineare che trattasi di Società reiteratamente recidiva per fatti di tale specie, per cui l trattamento sanzionatorio deve essere maggiormente affittivo. Alla luce delle superiori considerazioni, si condivide quanto statuito dal Giudice di 1° grado e, pertanto, DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto. Per l’effetto si addebita la tassa di € 130,00 non versata
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