COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CASTIGLIONE (CT) AVVERSO: Ammenda € 150,00 (C.U. N° 42 del 5/3/2008) GARA : Sant’Agata / Castiglione del 02/03/2008 (Ecc. B) Procedimento 185/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. CASTIGLIONE (CT) AVVERSO: Ammenda € 150,00 (C.U. N° 42 del 5/3/2008) GARA : Sant'Agata / Castiglione del 02/03/2008 (Ecc. B)
Procedimento 185/A
L'appellante propone appello avverso l'irrogazione della sanzione di ammenda sopra indicata.
La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che la sanzione di che trattasi non può essere soggetta ad impugnazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 45 n° 3 lett. d) del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l'appello proposto dalla Soc. A.S.D. Castiglione, stante l'inoppugnabilità del provvedimento impugnato;
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00)
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