COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: FERNANDO STAZZONE A.F.Q. OSSERVATORE DELL’O.T.P. – SEZIONE A.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) – Procedimento 59/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO:
Procura Federale a carico di:
FERNANDO STAZZONE A.F.Q. OSSERVATORE DELL’O.T.P. –
SEZIONE A.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) -
Procedimento 59/B
Il Procuratore Federale,
Letta la relazione predisposta dal Collaboratore della Procura Federale, facente parte integrante del presente provvedimento, in merito al comportamento tenuto dall’arbitro f.q. Sig. Fernando Stazzone, della Sezione A.I.A. di Barcellona P.G., attualmente osservatore dell’O.T.P., al termine della gara Torrenovese – Città di Bagheria, disputata in data 18.03.2007 e valevole per Campionato di Promozione della Sicilia;
Rilevato che al termine del predetto incontro, l’arbitro f.q., Sig. Fernando Stazzone, si introduceva nello spogliatoio dove era presente la terna arbitrale che aveva diretto la gara sopra indicata e precisamente l’arbitro effettivo Francesco D’Anna nonché gli assistenti arbitrali Andrea Giambrò e Sebastiano Chillemi, ed innanzi ai medesimi pronunciava espressioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Sezione A.I.A. di Barcellona P.G., Sig. Paolo Genovese, del tipo: “Per questa volta vi ho salvato il culo, diglielo a quel pezzo di merda del tuo presidente che se anche lui non mi ha dato il suo consenso io il commissario di campo lo faccio lo stesso”;
Ritenuto che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione di cui all’Art. 3, commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva previdente, ora trafuso nell’Art. 5 commi 1 e 4 del C.G.S., ascrivibile all’arbitro f.q., Sig. Fernando Stazzone ovvero, in ogni caso, la violazione di cui all’Art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il medesimo contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva;
Accertato che il detto A.F.Q. Fernando Stazzone ai sensi dell’Art. 30 comma 1 del C.G.S. deve essere giudicato dalla Commissione Disciplinare Territoriale di appartenenza;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Marco Leoni approvata dal Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri;
Vistro l’Art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva;
DEFERISCE
Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D.:
L’arbitro f.q., Sig. Fernando Stazzone, della Sezione A.I.A. di Barcellona P.G.;
Per rispondere della violazione di cui all’Art. 3, commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva previdente, ora trasfuso nell’Art. 5 commi 1 e 4 del C.G.S., per avere espresso, nel corso delle dichiarazioni riportate nella parte motiva, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Sezione A.I.A. di Barcellona P.G., Sig. Paolo Genovese ovvero, in ogni caso, della violazione di cui all’Art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.
Contestati i superiori addebiti, la parte deferita è stata convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Marzo 2008 con inizio alle ore 15.30;
Alla predetta udienza la parte deferita non si è presentata né ha prodotto memoria difensiva.
Pertanto sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate:
Ritenere il Sig. Stazzone Fernando, responsabile dell’addebito di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in qualsiasi ruolo a qualsiasi titolo in seno alla F.I.G.C. per mesi 4 (quattro);
La segnalazione presentata dall’arbitro D’Anna Francesco, le dichiarazioni raccolte, le risultanze dell’indagine curata dall’inquirente, persuadeva questo Organo di Giustizia che il Sig. Stazzone Fernando si è reso effettivamente responsabile di comportamento scorretto tenuto al termine della gara Torrenovese – Città di Bagheria del 18 Marzo 2007, usando espressioni alquanto offensive nei confronti del Presidente della Sezione A.I.A. di Barcellona P.G., Sig. Paolo Genovese;
Le testimonianze raccolte in sede di deposizione confortano le conclusioni cui è pervenuto l’Inquirente né la relazione prodotta dallo Stazzone, ed acquisita agli atti, contiene elementi esimenti dalla responsabilità ascrittagli.
Il caso in esame non appare abbisognevole di ulteriore indagine accertativa ed il comportamento censurato è meritevole di sanzione disciplinare, Visto l’Art. 5 commi 1 e 4 del C.G.S.;
Per quanto sopra si
DELIBERA:
Di ritenere il Sig. Stazzone Fernando responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, debitamente notificato al predetto, infliggendogli l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in qualsiasi ruolo e a qualsiasi titolo in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (sei)
così quantificata per assicurarne l’afflittività;
La presente delibera va notificata allo interessato, alla Procura Federale, all’A.I.A. sede di Roma, alla Procura Arbitrale, al Sig. Presidente Federale, al C.R.A. Sicilia, alla Sezione A.I.A. di Barcellona P.G..
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