COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: VACCARINO SANTO; BELLA CARMELO; A.S.D. PRO MENDE CALCIO – Procedimento 138/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: VACCARINO SANTO; BELLA CARMELO; A.S.D. PRO MENDE CALCIO - Procedimento 138/A Il Procuratore Federale, Delegato il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Di Leginio ed il Vice Procuratore Dott. Gioacchino Tornatore in ordine alla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. del 19.10.2007 con la quale era evidenziata la violazione dell’Art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti a carico della Società A.S.D. Pro Mende Calcio, partecipante per la Stagione agonistica 2007/2008 al Campionato Regionale di Prima Categoria, per non aver rispettato l’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; Esaminati gli atti trasmessi in data 10.12.2007 dal Comitato Regionale Sicilia – L.N.D., ed in particolare la scheda di censimento depositata in data 8.9.2007 dalla Società A.S.D. Pro Mende Calcio a corredo della domanda di iscrizione per la Stagione 2007/2008; Preso atto della ulteriore documentazione trasmessa in data 16.1.2008 dal Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. riguardante le distinte di gara della Società A.S.D. Pro Mende Calcio riferite alla Stagione agonistica 2007/2008; Rilevato che l’Art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti impone in primis alle Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria l’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, prevedendo testualmente al terzo comma che “il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all’atto dell’iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio degli stessi”, nonché l’obbligo della presenza dell’allenatore abilitato in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore; Preso atto che il Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.07.2007, in attuazione delle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2007, nel rendere note le norme organizzative dei Campionati di competenza per la Stagione agonistica 2007/2008 al punto 14) ha reso edotto le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria dell’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, previa segnalazione da parte della Società del nominativo dell’allenatore al Comitato Regionale mediante documentazione all’atto della iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti l’inizio dello stesso; Considerato, altresì, che al punto E) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.07.2007 del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D., le Società partecipanti ai Campionati di competenza del predetto Comitato Regionale sono state rese edotte dell’obbligo di “osservare le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti”; Ritenuto, sulla base di quanto accertato documentalmente, che la Società A.S.D. Pro Mende Calcio ha violato la disposizione di cui all’Art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver affidato la prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria per la Stagione 2007/2008 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, in quanto sul piano formale il prescritto adempimento non è stato regolarizzato dalla suddetta Società né al momento della iscrizione al Campionato né successivamente nel termine dei venti giorni precedenti l’inizio dello stesso; Di contro ha disputato sette gare di Campionato nella Stagione 2007/2008 senza che la medesima Società abbia provveduto alla presenza in panchina nelle gare ufficiali dell’allenatore abilitato; Rilevato che presso il Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. non risultano pervenute da parte della Società A.S.D. Pro Mende richieste di deroga o giustificazioni legittimanti la mancata presenza dell’allenatore abilitato nelle gare ufficiali della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria disputate nei giorni 22.09.2007, 30.09.2007, 7.10.2007, 14.10.2007, 21.10.2007, 28.10.2007 e 3.11.2007; Considerato, altresì, che la Società A.S.D. Pro Mende Calcio soltanto successivamente all’invio della richiesta di deferimento da parte del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. (19.10.2007) ha provveduto a garantire la presenza in panchina nelle gare ufficiali di un allenatore abilitato con decorrenza della gara di Campionato dell’ 11.11.2007 tra la Società Pro Mende e la Società Saponara; Preso atto del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2007 della Lega Nazionale Dilettanti che a pag. 34 disciplina le ipotesi di “allenatore mancante”; Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’Art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ascrivibili al Sig. Vaccarino Santo, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Pro Mende Calcio, e al Sig. Bella Carmelo, con riferimento alle gare ufficiali del 22.09.2007, 30.09.2007, 7.10.2007, 14.10.2007, 21.10.2007, 28.10.2007 e 3.11.2007, nella qualità di Dirigente Accompagnatore in ragione dell’Art. 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonchè a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ascrivibile alla Società A.S.D. Pro Mende Calcio; Visti l’Artt. 30 comma 1 e 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERISCE Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – L.N.D.: 1) VACCARINO Santo, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Pro Mende Calcio; 2) BELLA Carmelo, all’epoca dei fatti Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Pro Mende Calcio; 3) La Società A.S.D. Pro Mende Calcio; Per rispondere: I primi due delle violazioni di cui all’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’Art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver affidato la prima squadra, partecipante nella Stagione agonistica 2007/2008 al Campionato Regionale di Prima Categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico, sia mediante l’omessa comunicazione del nominativo del tecnico entro i termini previsti dal 3 comma dell’Art. 40 del citato Regolamento, sia mediante l’assenza in panchina nelle gare ufficiali dell’allenatore abilitato, senza giustificarne i motivi di forza maggiore, ed in particolare in occasione delle gare ufficiali del 22.09.2007, 30.09.2007, 7.10.2007, 14.10.2007, 21.10.2007, 28.10.2007 e 3.11.2007; La Società A.S.D. Pro Mende Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti iscritti al proprio Presidente e ai propri tesserati, in relazione alla violazione dell’Art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedi’ 18 Marzo 2008 con inizio alle ore 15.30; Alla predetta udienza nessuna delle parti deferite si è presentata, è pervenuta, nei termini una memoria difensiva a firma di Vaccarino Santo Presidente A.S.D. Pro Mende Calcio e Bella Carmelo Vice Presidente e Dirigente accompagnatore della Squadra A.S.D. Pro Mende Calcio, della quale il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale ne da conoscenza in udienza; Sono state raccolte, quindi, le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale qui, di seguito riportate: Ritenere le parti deferite responsabili degli addebiti loro ascritti di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo ai Sigg.ri Vaccarino Santo e Bella Carmelo Dirigenti A.S.D. Pro Mende Calcio la inibizione di cui all’Art. 19, lettera h) C.G.S., per mesi 7 (sette); Di infliggere alla Società A.S.D. Pro Mende Calcio l’ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila); I soggetti deferiti e la Società A.S.D. Pro Mende Calcio devono rispondere della violazione dell’Art. 1 Comma 1 del C.G.S. e dell’Art. 40 del Regolamento della L.N.D. per non avere affidato la prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria Stagione 2007/2008, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; La contestata violazione trova la sua legittima proposizione dai documenti ufficiali che attengono la Società acquisiti agli atti del Comitato Regionale Sicilia, prodotti all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza la dove si evince la mancata indicazione del tecnico; Va rilevato che il prescritto adempimento non è stato regolarizzato dalla suddetta Società né al momento della iscrizione al Campionato né successivamente nei termini consentiti, e che la Società ha disputato sette gare di Campionato Stagione 2007/2008, senza la presenza di un allenatore abilitato; Va considerato anche che da parte della Società deferita non risultano pervenute richieste di deroga o giustificazioni legittimanti il mancato tesseramento di un tecnico; Pur in tale contesto questa Decidente ritiene di prendere atto, nella misura di giustizia consentita, di quanto prospettato e dichiarato nella memoria difensiva, sopra richiamata nella consapevolezza che verosimilmente, le Società minori di calcio non “navigano in acque tranquille” per quanto attiene la loro posizione economica. Per quanto sopra osservato: Dato atto dell’accertamento documentale del fatto in esame, DELIBERA: Di ritenere i Sigg.ri Vaccarino Santo all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Pro Mende Calcio e Bella Carmelo all’epoca dei fatti Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore della stessa Società, responsabili delle violazioni di cui all’Art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’Art. 40 del Regolamento della L.N.D. per i motivi meglio in narrativa esposti, infliggendo loro la inibizione, ai sensi dell’Art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. fino al 31.12.2008; Di infliggere alla Società A.S.D. Pro Mende Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti iscritti al suo Presidente ed ai propri tesserati l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); La presente delibera va notificata agli interessati nonché alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it