COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. SAN GIORGIO 2005 (CT) avverso posizione irregolare calciatori MENDOLA SEBASTIANO, CONTI ANDREA, COSENTINO ANTONY, DI PIETRO SEBASTIANO, SAMBASILE ANDREA, FRASCHILLA ANTONIO della soc. A.S.D.RinascitaLeonzio Gara 2° Ctg.: Rinascita Leonzio – San Gorgio 2005 del 01.03.2008 Procedimento 182/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. SAN GIORGIO 2005 (CT) avverso posizione irregolare calciatori MENDOLA SEBASTIANO, CONTI ANDREA, COSENTINO ANTONY, DI PIETRO SEBASTIANO, SAMBASILE ANDREA, FRASCHILLA ANTONIO della soc. A.S.D.RinascitaLeonzio Gara 2° Ctg.: Rinascita Leonzio - San Gorgio 2005 del 01.03.2008 Procedimento 182/A Ha presentato reclamo la soc. ASD San Giorgio 2005 avverso la posizione irregolare dei seguenti calciatori che hanno partecipato alla gara in epigrafe indicata: Mendola Sebastiano nato 05.08.1989 - Conti Andrea nato 05.04.1981 Cosentino Antony nato 09.04.1988 - Di Pitro Sebastiano nato 27.12.1990 Sambasile Andreanato nato 22.09.1984 - Fraschilla Antonio nato 20.05.1990 Sostiene la ricorrente che i suddetti erano in posizione irregolare di tesseramento e pertanto chiede la punizione sportiva della perdita della gara alla soc. Rinascita Leonzio. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, adito l'Ufficio Tesseramenti della L.N.D. del Com. Reg. Sicilia per le indagini di rito, osserva: - il suddetto Ufficio Tesseramenti con relazione del 20.03.2008 ha trasmesso a Questo Organo Giudicante i risultati delle ricerche , dalla quale risulta che i suddetti calciatori sono regolarmente tesserati con la soc. Rinascita Leonzio ad eccezione del calciatore Fraschilla Antonionato 20.05.1990; P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo come sopra proposto e per l'effetto di infliggere: la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla soc. Rinascita Leonzio; l'inibizione fino al 30.04.2008 al dirigente Giuffrida Giuseppe della soc. Rinascita Leonzio; per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.
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