COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. ACATE CALCIO (Sr) – per ripetizione gara REAL SAN PAOLO – ACATE CALCIO del 16.03.2008 – C.U. 44 del 19.03.2008 Procedimento 194/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. ACATE CALCIO (Sr) – per ripetizione gara REAL SAN PAOLO – ACATE CALCIO del 16.03.2008 – C.U. 44 del 19.03.2008 Procedimento 194/A Con provvedimento pubblicato sul C.U. 44 del 19.03.2008, il Giudice Sportivo Regionale, decidendo sul reclamo proposto dall’A.S.D. Real San Paolo, in accoglimento di esso, disponeva, tra l’altro, la ripetizione della gara medesima. In data 20.03.2008 perveniva a questa Commissione Disciplinare Territoriale C.R.S. un preannuncio di appello con richiesta di atti, da parte della A.S.D. Acate Calcio che, in data 25.03.2008 dava seguito con una nota definita “elementi probatori a sostegno decisione arbitrale….”, il cui contenuto, però, si appalesa quale appello, contenendo sia eccezioni procedurali che vere e proprie richieste. Ciò premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale C.R.S., letti gli atti di gara ed esaminato il fascicolo di giudizio di primo grado, osserva che il reclamo proposto innanzi al Giudice Sportivo risulta inammissibile, essendo stato trasmesso alla controparte ad un indirizzo diverso da quello dalla stessa dichiarato nella scheda di censimento depositata presso questo Comitato in data 11.08.2007. Pertanto, va innanzi tutto, annullata la decisione assunta in merito dal Giudice di primo grado e pubblicata sul C.U. 44/08. Passando quindi all’esame dell’odierno appello, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio, perché non risulta inviato alla controparte. Trattandosi, però, di materia esaminabile di ufficio, questa Decidente, nell’esaminare il merito della vicenda, osserva: dagli stessi atti ufficiali non è dato rilevare quale effettivo pericolo alla propria incolumità abbia corso il Direttore di Gara, trattandosi di un fatto episodico, isolato e subito cessato posto in essere da un singolo calciatore, subito bloccato dai propri compagni di squadra. Si evince invece dai medesimi atti la presenza della Forza Pubblica. Non è dato rilevare, invece, da parte dell’Arbitro, l’esercizio di tutte quelle prerogative Regolamentari (convocazione dei capitani, dei dirigenti, ecc.) per riportare l’ordine in campo al fine della ripresa della gara. In presenza di tali emergenze, questa Decidente non ritiene di dovere condividere la decisione del Direttore di Gara di sospendere anticipatamente la gara, che quindi va ripetuta. P.T.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Real San Paolo, addebitando, per l’effetto, la relativa tassa di € 130,00, non versata; di annullare la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 44/08; di dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’A.S.D. Acate Calcio, addebitando, per l’effetto, la relativa tassa di € 130,00, non versata; di disporre la ripetizione della gara in oggetto a data da destinarsi a cura del C.R.S. a porte chiuse; di rimettere gli atti al Sig. Presidente del C.R.S. e del C.R.A. Sicilia per le determinazioni di competenza in ordine a quanto segnalato circa i comportamenti assunti dal Direttore di Gara.
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