COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. LA GANZARIA (Ct) – per posizione irregolare per squalifica del calciatore Speciale Gesualdo – Gara 3^ categoria del 17/02/2008 La Ganzaria-Inter Club Proc.70/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. LA GANZARIA (Ct) – per posizione irregolare per squalifica del calciatore Speciale Gesualdo - Gara 3^ categoria del 17/02/2008 La Ganzaria-Inter Club Proc.70/B La ricorrente sostiene la posizione irregolare per squalifica del calciatore in epigrafe e richiede la applicazione delle conseguenti sanzioni regolamentari a carico della società Inter Club.La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali della gara, rileva tuttavia che la società La Ganzaria ha omesso di allegare al ricorso la copia della ricevuta attestante l’invio, come dovuto ai sensi e nei termini di cui all’art.38 C.G.S., di copia del ricorso alla controparte. Quanto sopra rende il ricorso inammissibile senza esame di merito. P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. La Ganzaria e di addebitare per l’effetto la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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