COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. VIRTUS ISPICA (Rg) Avverso Punizione sportiva perdita gara – Penalizzazione di 1 punto in classifica. C.U.: N° 43 del 12/03/08 GARA Prom. C: Noto / Virtus Ispica del 09/03/08 Procedimento 199/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. VIRTUS ISPICA (Rg) Avverso Punizione sportiva perdita gara – Penalizzazione di 1 punto in classifica. C.U.: N° 43 del 12/03/08 GARA Prom. C: Noto / Virtus Ispica del 09/03/08 Procedimento 199/A La Virtus Ispica propone appello avverso le decisioni del Giudice di primo grado come sopra riportate, sostenendo, con articolate motivazioni qui necessariamente riportate in sintesi: a) l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per la definitiva “frettolosa” sospensione della gara; b) l'illegittimità e l'inopportunità della penalizzazione, basata su recidiva formatasi a cagione di un precedente penalizzante provvedimento peraltro non ancora definitivo. Chiede pertanto la ripetizione della gara in questione e l'annullamento della penalizzazione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: Il regolamento di disciplina non consente di assumere per la decisione una versione dei fatti diversa da quella fornita dagli atti ufficiali di gara. Orbene, dalla lettura degli atti ufficiali risulta di tutta evidenza la gravità di quanto posto in essere dal tesserato della Virtus Ispica in danno dell'assi-stente arbitrale in prima battuta e del direttore di gara successivamente, con le conseguenze descritte dagli stessi, asseverate dalle certificazioni acquisite, soggettivamente idonee all'assunzione del provvedimento di so-spensione della gara, giustamente condiviso dal primo giudice e altrettanto condivisibile in questa sede. Quanto alla recidiva, può osservarsi che essa rettamente consegue ad un provvedimento a carattere specifico, immediatamente esecutivo, sul quale codesta Commissione null'altro potrebbe aggiungere o modificare e che ha peraltro assunto ormai valenza di cosa giudicata, conosciuto l'esito di inammissibilità del ricorso che la Virtus Ispica ha a suo tempo proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Federale. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l'appello come sopra proposto dalla U.S. Virtus Ispica, confermando l'insieme dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,0
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it