COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) – Avverso squalifica del calciatore Sansica G.Battista per 5 gare – Gara 1^categoria girone C del 15/03/08 Borg.Terrenove-Calatafimi Don Bosco C.U. N. 44 del 19/03/08 Procedimento 205/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) - Avverso squalifica del calciatore Sansica G.Battista per 5 gare - Gara 1^categoria girone C del 15/03/08 Borg.Terrenove-Calatafimi Don Bosco
C.U. N. 44 del 19/03/08
Procedimento 205/A
Ricorre la società Borgate Terrenove avverso il superiore provvedimento a carico del calciatore Sansica G.Battista, ritenendola ingiusta.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali ha rilevato che il ricorso è stato inoltrato con raccomandata del 26/3 u.s. e quindi oltre il termine abbreviato indicato nel C.U.41 del 27/02/08 e successivi.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere per inammissibilità il ricorso inoltrato dalla società Borgate Terrenove (TP) e per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo di €.130,00, non versata.
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