COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. FARINELLA FRANCESCO (PRESIDENTE A.S.D. F. RAIMONDI GANGI); 2) SOCIETA’ A.S.D. F. RAIMONDI GANGI – Proc. n. 143/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. FARINELLA FRANCESCO (PRESIDENTE A.S.D. F. RAIMONDI GANGI); 2) SOCIETA’ A.S.D. F. RAIMONDI GANGI – Proc. n. 143/A - Considerato che la Procura Federale con nota del 7.02.2008 – 2629/207, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 40 commi 1 e 3) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e Art. 1, commi 1) C.G.S. la Società Art. 4 comma 1 C.G.S.; - Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30; - Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; - Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: - “Ritenere responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Farinella Francesco l’ammonizione con diffida e alla Società A.S.D. F. Raimondi Gangi l’ammenda di Euro 500,00=”; - Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna; - Visti gli Artt. 1) C.G.S. e 40 commi 1 e 3 Regolamento L.N.D. e l’Art. 4 comma 1 C.G.S.; - Ritenuto che i soggetti deferiti devono rispondere delle violazioni di norme regolamentari, meglio nell’atto di deferimento specificati, e la Società per responsabilità diretta in relazione a quanto ascritto al proprio Presidente; P.Q.M. DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Farinella Francesco (Presidente della A.S.D. F. Raimondi Gangi la inibizione con gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due), così quantificata per assicurarne l’afflittività; Alla Società A.S.D. F. Raimondi Gangi l’ammenda di Euro 500,00=. La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it