COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. ARLOTTA GIUSEPPE (PRESIDENTE PILA SPORT P.S.C. A.R.L.); 2) SIG. ROMEO CARMELO (CAPITANO DELLA SQUADRA E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN OCCASIONEDELLA GARA: LIBERTAS BORGO MOLARA – PILA SPORT P.S.C. A.R.L. del 29.09.2007) 3) SOCIETA’ PILA SPORT P.S.C. A.R.L. Proc. n. 148/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) SIG. ARLOTTA GIUSEPPE (PRESIDENTE PILA SPORT P.S.C. A.R.L.);
2) SIG. ROMEO CARMELO (CAPITANO DELLA SQUADRA E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN OCCASIONEDELLA GARA: LIBERTAS BORGO MOLARA – PILA SPORT P.S.C. A.R.L. del 29.09.2007)
3) SOCIETA’ PILA SPORT P.S.C. A.R.L.
Proc. n. 148/A
- Considerato che la Procura Federale con nota del 14.2.2008/2767-331 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F. . e 40 Regolamento L.N.D. e la Società Art. 4 commi 1 e 2 ) C.G.S.;
- Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Aprile 2008 con inzio alle ore 15.30;
- Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite;
- Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
- “Ritenere responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Arlotta Giuseppe la inibizione a tutti gli effetti per mesi 6 (sei), al Sig. Romeo Carmelo la squalifica a tutti gli effetti per mesi 3 (tre), alla Società Pila Sport l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila)”;
- Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna
- Visti gli Artt. 1 comma 1) C.G.S; 38 comma 1 N.O.I.F.; 40 comma 1 Regolamento L.N.D. e 4 commi 1 e 2 ) C.G.S. in relazione all’Art. 38 comma 1 N.O.I.F.;
- Ritenuto che i soggetti deferiti devono rispondere delle violazioni di norma regolamentari, meglio specificate nell’atto di deferimento;
- E la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione a quanto posto in essere dai suoi tesserati;
- DELIBERA:
- Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
- Al Sig. Arlotta Giuseppe (Presidente Pila Sport l’inibizione con gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei);
- Al Sig. Romeo Carmelo (capitano della squadra e Dirigente accompagnatore in occasione della gara in epigrafe specificata;
- La squalifica a tutti gli effetti per mesi 3 (tre) alla Società Pila Sport P.S.C. A.R.L., l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila) per l’operato posto in essere dal suo Presidente e dal tesserato Romeo Carmelo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
- La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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