COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale POL. VIRTUS MISILMERI A.S.D. (PA) – Avverso omologazione gara per posizione irregolare calciatori vari – Gara Pro Casteldaccia – Pol. V. Misilmeri del 16 marzo 2008 – Campionato All. Prov. – Procedimento 92/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale POL. VIRTUS MISILMERI A.S.D. (PA) – Avverso omologazione gara per posizione irregolare calciatori vari – Gara Pro Casteldaccia – Pol. V. Misilmeri del 16 marzo 2008 – Campionato All. Prov. - Procedimento 92/B Con reclamo ritualmente proposto, la Pol. Virtus Misilmeri lamenta che nella gara in oggetto la Soc. Pro Casteldaccia avrebbe utilizzato alcuni calciatori meglio in reclamo identificati in posizione irregolare perché non preventivamente tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.S., letti gli atti ufficiali e rilevata la effettiva utilizzazione del calciatore Martello Ivan; accertata la posizione del detto calciatore presso il competente Ufficio Tesseramenti Federale, osserva che il calciatore in argomento alla data della gara reclamata non risulta tesserato per la Soc. Pro Casteldaccia, per cui non aveva titolo a prendervi parte. Da quanto sopra discende l’assunzione dei provvedimenti di rito a carico della Soc. Pro Casteldaccia in dispositivo meglio indicati. P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del reclamo come sopra proposto, di infliggere alla Soc. Pro Casteldaccia la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 16.03.08 per 0-3; di inibire ad ogni effetto sociale e sportivo il dirigente accompagnatore della Soc. Pro Casteldaccia, Sig. Ribaudo Giuseppe sino a tutto il 18 maggio 2008; Senza addebito di tassa reclamo.
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