COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. TERMITANA 1952 Avverso Punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 300,00 (1^ rinuncia) e inibizione fino al 30/4/2008 per il dirigente Sebastiano Bisaccia. GARA 2^ ctg. B: Merì / Termitana 1952 del 30/03/08 C.U.: N° 46 del 02/04/08 – Procedimento 200/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. TERMITANA 1952 Avverso Punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 300,00 (1^ rinuncia) e inibizione fino al 30/4/2008 per il dirigente Sebastiano Bisaccia. GARA 2^ ctg. B: Merì / Termitana 1952 del 30/03/08 C.U.: N° 46 del 02/04/08 - Procedimento 200/A La Termitana 1952 propone appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo come sopra riportate, sostenendo, con articolate motivazioni, la sussistenza di presupposti oggettivi validi ad impedire la regolare effettuazione della gara. La predetta Società, per quanto espresso, insiste affinchè sia irrogata a carico della Soc. Merì la punizione sportiva della perdita della gara ovvero sia adottata declaratoria di ripetizione della gara stessa, previo annullamento di tutte le sanzioni a carico. L'appellante chiede inoltre espressamente la revoca della sanzione dell'inibizione a carico del dirigente Bisaccia, che avrebbe agito in piena responsabilità a tutela dell'incolumità dei calciatori affidatigli. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: Come più volte sottolineato da questa Commissione il regolamento di disciplina non consente di assumere per la decisione una versione dei fatti diversa da quella fornita dagli atti ufficiali di gara. Peraltro, non si riscontrano in questa sede illogicità, contraddizioni o prove contrarie, che possano porre in dubbio quanto emerge a verità. Dalla lettura degli atti ufficiali risulta di tutta evidenza che né l'arbitro né il Commissario di campo hanno riscontrato alcunchè che potesse oggettivamente indurre a non effettuare la gara, né il solo fatto della lamentata e non riscontrata (dagli ufficiali da gara) aggressione ad un calciatore (il Sig. Marino) avrebbe potuto produrre più gravi conseguenze in tema di regolarità della gara. Le sanzioni sono conseguenti al fatto della mancata presentazione in campo, compresa quella inflitta al dirigente Bisaccia, peraltro, neppure impugnabile ai sensi dell'art. 45 n° 3 lett. b) del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Termitana 1952, confermando l'insieme dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it