COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 A.S.C.R. DIL. EUROSPORT (PA) – avverso inibizione al 01/04/2013 con disposizione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. del Dirigente DURANTE SALVATORE nonché inibizione sino al 31/01/2009 a carico del Sig. SERIO COSIMO – gara Allievi provinciali PA del 02/04/2008 Juventina Palermo-Eurosport Pa – C.U. 33 del 09/042008 Procedimento 100/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008
A.S.C.R. DIL. EUROSPORT (PA) – avverso inibizione al 01/04/2013 con disposizione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. del Dirigente DURANTE SALVATORE nonché inibizione sino al 31/01/2009 a carico del Sig. SERIO COSIMO – gara Allievi provinciali PA del 02/04/2008 Juventina Palermo-Eurosport Pa - C.U. 33 del 09/042008
Procedimento 100/B
La A.S.C.R. Dil. Eurosport Pa ricorre avverso le superiori sanzioni sostenendo che il Sig. Durante Salvatore non dava alcuno schiaffo all’arbitro ma solo lo aveva trattenuto per le braccia gridando qualche insulto e che il Sig. Serio Cosimo non aveva spinto l’Arbitro ma al contrario si era prodigato in favore dello stesso nel tentativo di sedare gli animi.
Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, preliminarmente osservato che l’art.35 comma 1.1 del C.G.S. assegna fede privilegiata al rapporto degli ufficiali di gara, rileva la insostenibilità di contestare le azioni addebitate ai due tesserati in argomento, azioni che sono da ritenersi effettivamente accadute così come descritto dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Dunque le difese di parte, che solo negano che tali fatti siano avvenuti nella gravità che si desume dagli atti ufficiali e che non sono supportate da alcuna prova di incontrovertibilità assoluta, non possono trovare alcuno accoglimento in questa sede e sono da giudicare di particolare gravità, in particolare per gli addebiti a carico del Sig. Durante Salvatore, e tali da meritare sanzioni adeguate quali quelle determinate dal Giudice di primo esame.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello inoltrato dalla A.S.C.R. Dil. Eurosport PA e di addebitare la tassa reclamo non versata €130,00.
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