COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 A.S.D. JUVENILIA – avverso punizione sportiva perdita della gara e ammenda di € 100,00 – Gara Partanna – Juvenilia del 20 marzo 2008 – C.U. 35 del 02 aprile 2008. Procedimento 98/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 A.S.D. JUVENILIA – avverso punizione sportiva perdita della gara e ammenda di € 100,00 – Gara Partanna – Juvenilia del 20 marzo 2008 – C.U. 35 del 02 aprile 2008. Procedimento 98/B L’appellante chiede che la gara in oggetto sia data persa alla Soc. Partanna e che sia nel contempo annullata la sanzione dell’ammenda. Ciò tenendo conto che, sulla scorta della contraddittoria versione dei fatti fornita dal direttore di gara, la rissa dinanzi gli spogliatoi avveniva con l’intervento di persone non identificate e perciò non riferibili alla Soc. Juvenilia, ma semmai alla squadra di casa. La Commissione Disciplinare Territoriale C.R.S., letti gli atti ufficiali di gara, convocato il legale rappresentante dell’appellante, debitamente presentatosi, osserva: Non si ritiene di potere condividere in toto l’assunto difensivo della appellante in quanto nessuna contraddittorietà è data rilevare nel referto arbitrale. Il Direttore di gara ha refertato che tutti i calciatori dell’appellante abbandonavano il campo di gioco per partecipare ad una rissa verificatasi negli spogliatoi con soggetti che il medesimo arbitro non poteva, rectius riusciva ad individuare. Tale abbandono del campo induceva il Direttore di gara decretare anticipatamente la sua fine. Atteso quanto sopra, si ritiene di potere condividere la decisione assunta dall’Arbitro e quindi quella del Giudice Sportivo, quest’ultima limitatamente alla rubricazione del fatto. In ordine alla quantificazione delle sanzioni, ritiene questa Decidente che la punizione sportiva della perdita della gara si appalesa già da sola, proporzionata ai fatti addebitabili all’appellante. Così non è, invece, per quanto riguarda l’ammenda inflitta, che non trova, a parere di questa Decidente, giustificazione alcuna. P.T.M. DELIBERA: In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di annullare l’ammenda inflitta in primo grado, e di confermare nel resto la impugnata decisione. Senza addebito di alcuna tassa.
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