COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 G.S.D.Sacro Cuore Milazzo (ME) avverso inibizione fino al 20.03.2009 sigg. Leo Giovanni e Ruggeri Erminio nonchè ammenda euro 250,00 cadauno. Gara : PRO MENDE CALCIO-SACRO CUORE del 16.03.2008. Campionato: Giovanissimi Provinciali. – C.U. n° 30 del 20.03.2008 (Delegaz. Prov. di Messina). Procedimento n°93/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 G.S.D.Sacro Cuore Milazzo (ME) avverso inibizione fino al 20.03.2009 sigg. Leo Giovanni e Ruggeri Erminio nonchè ammenda euro 250,00 cadauno. Gara : PRO MENDE CALCIO-SACRO CUORE del 16.03.2008. Campionato: Giovanissimi Provinciali. - C.U. n° 30 del 20.03.2008 (Delegaz. Prov. di Messina). Procedimento n°93/B Avverso i provvedimenti di cui in epigrafe, ha presentato rituale appello la soc. G.S.D. Sacro Cuore Milazzo. La società ritiene non veritiere le affermazioni dell'arbitro contenute nel suo rapporto, minimizza gli atteggiamenti tenuti nella gara dai suoi tesserati sanzionati in 1° grado e chiede la revisione delle sanzioni, a suo dire, eccessivamente sproporzionate in relazione a quanto effettivamente accaduto; la Commissione Disciplinare, letto l'appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: le argomentazioni addotte dalla Società appellante non possono trovare ingresso in questa sede perchè non supportate da alcun riscontro oggettivo e si pongono in contrasto con quanto contenuto nel rapporto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. così recita: << il rapporto dell'arbitro, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare>>; i tesserati sanzionati si sono resi responsabili della loro irregolare condotta e pertanto rispondono dei provvedimenti assunti dal G.S.; ma, Questo Organo Giudicante, non trovando alcuna indicazione sul referto di gara del verificarsi di particolari conseguenze, è indotto a riformare le sanzioni come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA di inibire fino al 30.06.2008 il Dirig. Acc. Leo Giovanni; di squalificare fino al 30.06.2008 l'allenatore Ruggeri Erminio; di annullare l’ammenda a carico degli stessi perché trattasi di provvedimento pecuniario non previsto dalla norme Federali in materia di attività agonistica periferica dilettante. per l'effetto non si addebita la tassa.
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