COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 RECLAMI U.S.D. NISCEMI – Avverso omologazione gara per posizione irregolare calciatore BUCCHERI SALVATORE – Gara Noto – Niscemi del 05 aprile 2008 – Campionato di Promozione Procedimento 210/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 RECLAMI U.S.D. NISCEMI – Avverso omologazione gara per posizione irregolare calciatore BUCCHERI SALVATORE – Gara Noto – Niscemi del 05 aprile 2008 – Campionato di Promozione Procedimento 210/A Con il reclamo proposto, l’U.S.D. Niscemi lamenta che nella gara in oggetto la Soc. Noto avrebbe utilizzato il calciatore Buccheri Salvatore in posizione irregolare perché colpito da provvedimento di squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.S., rileva preliminarmente che detto reclamo è stato proposto ben oltre i termini di cui al C.U. n° 41 del 27.02.2008, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali, per cui deve essere dichiarato inammissibile. P.T.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto, e per l’effetto, di addebitare la relativa tassa di € 130,00, non versata.
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