COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME)-avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore Spitaleri Fabio – Gara Promozione A Rocca di Caprileone-Casteldaccia del 06/04/2008 – C.U.47 del 09/04/2008 Procedimento 217/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME)-avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore Spitaleri Fabio – Gara Promozione A Rocca di Caprileone-Casteldaccia del 06/04/2008 – C.U.47 del 09/04/2008 Procedimento 217/A La società U.S.D. Rocca di Caprileone ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica inflitta al proprio tesserato per un grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, ritenendola eccessiva perché l’atto contestato non era stato così La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, ricordato che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna fede privilegiata al referto dell’arbitro e dei suoi assistenti, rileva che il calciatore Spitaleri colpiva volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto. Tale azione è da giudicare di particolare gravità e meritevole di adeguata sanzione quale quella adottata dal Giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società U.S.D. Rocca di Caprileone (ME) e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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