COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO: 1) ANTONIO CATALFAMO, dirigente all’epoca dei fatti della Società U.S.D. Aquila; 2) ANGELO CAVALLARO A.E.; 3) Società U.S.D. AQUILA Procedimento 149/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:
1) ANTONIO CATALFAMO, dirigente all'epoca dei fatti della Società U.S.D. Aquila;
2) ANGELO CAVALLARO A.E.;
3) Società U.S.D. AQUILA
Procedimento 149/A
La Procura Federale con nota 2672/445 PF06 07/SP/en datata 11/02/2008, debitamente notificata, ha deferito le parti in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 CGS e 66 comma 2 NOIF (Catalfamo e Cavallaro) e di cui all'art. 2 comma 3 CGS previgente oggi art. 4 comma 2 CGS (Soc. Aquila).
Le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 22/04/2008 ore 15.30. Alla predetta udienza hanno preso parte il Sig. Cavallaro Angelo e l'Avv. Carlo Fabbri, in rappresentanza della Procura Federale.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, proponendo le seguenti sanzioni: a) mesi sei a carico del dirigente Catalfamo; b) mesi cinque a carico dell'A.E. Cavallaro; c) ammenda di € 1.000,00 a carico della Società U.S.D. Aquila.
Il Sig. Cavallaro ha di contro concluso chiedendo il rigetto del deferimento a Suo carico, dichiarando di avere agito secondo norma.
La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue:
La circostanza dell'iscrizione in distinta del Rappazzo Salvatore quale dirigente della Soc. Aquila, nella gara Sacro Cuore Milazzo / Aquila del 27/01/2007, rilevabile per tabulas, fa ritenere fondato il deferimento, almeno per ciò che attiene alle posizioni del dirigente accompagnatore ufficiale Catalfamo Antonio e della Società Aquila, oggettivamente responsabile. Il Rappazzo, in realtà tesserato quale allenatore in seconda della predetta Società, non risulta infatti tra i dirigenti indicati nella scheda di iscrizione stagione 2006/2007.
Quanto sopra integra pertanto la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS e 66 comma 2 NOIF ed ancora la violazione di cui all'art. 2 comma 3 CGS previgente oggi art. 4 comma 2 CGS, con le conseguenze di cui in dispositivo.
Nessuna responsabilità è invece ascrivibile a carico dell'A.E. Cavallaro, nei termini e nei fatti come attribuitigli nella parte motiva del deferimento. Con considerazioni difensive che qui si condividono, egli ha infatti sostenuto, relativamente al rilievo mossogli, di avere legittimamente fatto presente al dirigente Catalfamo il divieto di cui all'art. 66 secondo comma NOIF relativo all'allenatore in seconda Rappazzo. La società ha ritenuto allora di potere ovviare a tale divieto sostituendo e sovrascrivendo la dicitura di “dirigente” a quella di allenatore in seconda, operando una semplice correzione e non già una “manomissione” delle distinte. Il Cavallaro ha poi riferito, di non potere ovviamente essere a conoscenza se il Rappazzo Salvatore fosse o meno inserito tra i dirigenti indicati nella scheda di iscrizione stagione 2006/2007 della società Aquila o inibito già all'atto della gara in questione, avendo soltanto proceduto all'identificazione del predetto, attraverso il tesserino di tecnico, non potendo peraltro impedire alla Società di agire secondo i propri desiderata.
Va peraltro qui precisato, diversamente risultando dal deferimento, che il Rappazzo Salvatore non risulta essere stato squalificato o inibito prima della gara in questione, ma lo è stato (inibito) all'esito della gara stessa, per provvedimento del Giudice sportivo pubblicato sul CU n° 35 del 31/01/2007.
Tenuto conto di quanto come sopra riassunto in termini di fatto si ritiene di dover contenere in più ridotti limiti, rispetto alle originarie richieste, le sanzioni a carico del Catalfamo e della Società deferita.
P.Q.M.
Delibera:
Di ritenere responsabili delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 CGS e 66 comma 2 NOIF il Sig. Catalfamo Antonio e di cui all'art. 2 comma 3 CGS previgente oggi art. 4 comma 2 CGS la Soc. Aquila; Per l'effetto infliggendo al primo la sanzione dell'inibizione fino al 31/08/2008 ed alla seconda l'ammenda di € 500,00;
Di respingere il resto.
La presente delibera va notificata alle parti, per quanto di rito, deferite nonché alla Procura Federale
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