COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. GARGANO GIUSEPPE (PRESIDENTE A.S.D. STELLA D’ORIENTE); 2) SIG. CONTORNO GIOVANNI (ACCOMPAGNATORE UFFICIALE A.S.D. STELLA D’ORIENTE); 3) A.S.D. STELLA D’ORIENTE (VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.; EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMA 1, REGOLAMENTO L.N.D. – Procedimento 75/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. GARGANO GIUSEPPE (PRESIDENTE A.S.D. STELLA D’ORIENTE); 2) SIG. CONTORNO GIOVANNI (ACCOMPAGNATORE UFFICIALE A.S.D. STELLA D’ORIENTE); 3) A.S.D. STELLA D’ORIENTE (VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.; EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMA 1, REGOLAMENTO L.N.D. – Procedimento 75/B Considerato che la Procura Federale con nota 2.02.2008-2917/549 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1 ex Art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., con riferimento all’Art. 40 comma 1 Regolamento L.N.D.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22.4.2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Gargano Giuseppe ed il Sig. Contorno Giovanni, come in epigrafe indicati; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Inibizione a tutti gli effetti per mesi 6 a carico del Sig. Gargano Giuseppe e di mesi 3 a carico del Sig. Contorno Giovanni; Ammenda di Euro 5,000,00 a carico della Società A.S.D. Stella D’Oriente”; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: “Invocano la loro buona fede, indicando in una distinta gara un nominativo di allenatore allora non tesserato per la Società, ma successivamente provveduto; Non aderiscono alla proposta di “patteggiamento”, formulata dal rappresentante la Procura Federale, ricordano le precarie condizioni finanziarie in cui versano tutte le Società ed in particolare la presente all’odierna udienza e si rimettono al giudizio di questa Commissione Disciplinare con provvedimento contenuto nel minimo dittale”; Ritenuto che i soggetti e la Società deferiti devono rispondere dei capi di imputazione loro addebitati; Delibera: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Ai Sigg.ri Gargano Giuseppe (Presidente A.S.D. Stella D’Oriente) e Contorno Giovanni (Dirigente Stella D’Oriente) la inibizione agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1, lettera h, C.G.S. per mesi 3 (TRE); Alla Società A.S.D. Stella D’Oriente a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato addebitato al suo Presidente e al Dirigente accompagnatore, l’ammenda di Euro 1.000,00; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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