COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. STRANO ROSARIO (PRESIDENTE A.S.D. PISANO) 2) SIG. PALERMO MARIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. PISANO); 3) A.S.D. PISANO – Proc. N. 166/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) SIG. STRANO ROSARIO (PRESIDENTE A.S.D. PISANO)
2) SIG. PALERMO MARIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. PISANO);
3) A.S.D. PISANO -
Proc. N. 166/A
Considerato che la Procura Federale con nota 2911/452 del 20.2.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) con riferimento all’Art. 40 – comma 1) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e ex Art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
“Ritenere responsabili di quanto loro ascritto infliggendo al Sig. Strano Rosario l’inibizione per mesi 3;
Alla Società l’ammenda di Euro 5.000,00=”;
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
“Soltanto le memorie difensive con la quale riconoscono l’insolvenza loro addebitata chiedendo clemenza e si rimettono al giudizio di questa Commissione Disciplinare”;
Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato;
Visti gli Artt. 1 comma 1); 4 commi 1) e 2) e Art. 40 Regolamento L.N.D.;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Strano Rosario (Presidente A.S.D. Pisano) e Palermo Mario (Dirigente accompagnatore A.S.D. Pisano) la inibizione agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.;
Alla Società A.S.D. Pisano l’ammenda di Euro 1.000,00=;
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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