COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. STRANO ROSARIO (PRESIDENTE A.S.D. PISANO) 2) SIG. PALERMO MARIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. PISANO); 3) A.S.D. PISANO – Proc. N. 166/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. STRANO ROSARIO (PRESIDENTE A.S.D. PISANO) 2) SIG. PALERMO MARIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. PISANO); 3) A.S.D. PISANO - Proc. N. 166/A Considerato che la Procura Federale con nota 2911/452 del 20.2.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) con riferimento all’Art. 40 – comma 1) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e ex Art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Ritenere responsabili di quanto loro ascritto infliggendo al Sig. Strano Rosario l’inibizione per mesi 3; Alla Società l’ammenda di Euro 5.000,00=”; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: “Soltanto le memorie difensive con la quale riconoscono l’insolvenza loro addebitata chiedendo clemenza e si rimettono al giudizio di questa Commissione Disciplinare”; Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato; Visti gli Artt. 1 comma 1); 4 commi 1) e 2) e Art. 40 Regolamento L.N.D.; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Strano Rosario (Presidente A.S.D. Pisano) e Palermo Mario (Dirigente accompagnatore A.S.D. Pisano) la inibizione agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.; Alla Società A.S.D. Pisano l’ammenda di Euro 1.000,00=; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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