COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) D’ANNA FRANCESCO (PRESIDENTE PRO TEMPORE U.S.D. ASPRA) 2) MACALUSO GAETANO ALDO (DIRIGENTE U.S.D. ASPRA); 3) U.S.D. ASPRA – Proc. N. 68/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) D’ANNA FRANCESCO (PRESIDENTE PRO TEMPORE U.S.D. ASPRA) 2) MACALUSO GAETANO ALDO (DIRIGENTE U.S.D. ASPRA); 3) U.S.D. ASPRA - Proc. N. 68/B Considerato che la Procura Federale con nota 14.2.2008-2272/500 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1); 4 commi 1 e 2 – C.G.S. – Art. 35 Regolamento Settore Tecnico e 38 comma 1) N.O.I.F; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Ritenere responsabili dei capi di imputazione le parti rinviate a giudizio infliggendo al Sig. D’Anna Francesco mesi 3 di inibizione a tutti gli effetti; Al Sig. Macaluso Gaetano A. mesi 4 di inibizione; Alla Società U.S.D. Aspra l’ammenda di Euro 500,00; Raccolte quanto richiesto dalla parti deferite: Nessuna, Visti gli Artt. 1 comma 1) 4 commi 1) e 2) C.G.S. – 35 Regolamento Settore Tecnico e Art. 38 comma 1 N.O.I.F.; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato giusto deferimento di rinvio a giudizio debitamente notificato alle parti interessate; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. D’Anna Francesco (Presidente pro tempore U.S.D. Aspra) e al Sig. Macaluso Gaetano Aldo (Dirigente U.S.D. Aspra) l’inibizione a tutti gli effetti (Art. 19 punto 1) lettera h) per mesi 3 (tre); Alla Società U.S.D. Aspra, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri Dirigenti, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it