COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SQUADRITO SERGIO (PRESIDENTE G.S. SPADAFORA A.S.D.) 2) G.S. SPADAFORA A.S.D. Proc. N. 69/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) SQUADRITO SERGIO (PRESIDENTE G.S. SPADAFORA A.S.D.)
2) G.S. SPADAFORA A.S.D.
Proc. N. 69/B
Considerato che la Procura Federale con nota 2761/463-14.2.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) ex Art. 4 commi 1) e 2) – C.G.S. – Art. 38 comma 1) N.O.I.F. – Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Lamberti Adolfo Dirigente delegato per la G.S. Spadafora A.S.D.;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Inibizione per mesi 7 (sette) a carico del Sig. Squadrito Sergio (Presidente G.S. Spadafora A.S.D.);
Ammenda di Euro 2.000,00 a carico Società G.S. Spadafora A.S.D.;
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
“Il rappresentante del G.S. Spadafora A.S.D. ammette l’errore riportato nella distinta della gara: G.S. Spadafora/Aurora 2000 del 21.10.2007 dove alla voce “allenatore” veniva indicato Lamberti Adolfo, reputa eccessive le richieste del rappresentante la Procura Federale e si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare”.
Ritenuto che:
Quanti rinviati a giudizio devono comunque rispondere delle violazioni degli Artt. In materia previsti dalle Carte Federali, per i motivi sopra succintamente riportati e meglio specificati nell’atto di rinvio a giudizio loro debitamente notificato;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Squadrito Sergio (Presidente G.S. Spadafora A.S.D.) L’inibizione, agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 5 (cinque);
Alla Società G.S. Spadafora A.S.D., a titolo di responsabilità diretta quale Presidente, ed oggettiva, quale Dirigente accompagnatore, l’ammenda di Euro 1.000,00;
La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.
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