COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. AZZURRA (Rg) avverso ammenda € 300,00 squalifiche calciatori Covato Carmelo e Petriglieri Pietro per due gare, Moncada Simone per quattro gare e Porto Alex per sei gare. Gara Campionato Allievi Regionali Play Off: Modica Airone – Azzurra del 16 Aprile 2008 Procedimento 105/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. AZZURRA (Rg) avverso ammenda € 300,00 squalifiche calciatori Covato Carmelo e Petriglieri Pietro per due gare, Moncada Simone per quattro gare e Porto Alex per sei gare. Gara Campionato Allievi Regionali Play Off: Modica Airone – Azzurra del 16 Aprile 2008 Procedimento 105/B La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine previsto dalle norme relative al regine di abbreviazione termini (C.U. 41 del 27 Febbraio e successivi). L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso a termini dell’articolo 33 n°5 e 9 CGS e ne prelude l’esame di merito; convocata ritualmente la società che ne ha fatto espressa richiesta, la stessa non è comparsa all’udienza dibattimentale del 06 Maggio 2008 P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla società A.S. Azzurra (Rg), per l’effetto la tassa reclamo €130,00 non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it