COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale LAM (CT) – per posizione irregolare del calciatore Aureliano Andrea (Cibiesse Paternò) – Campionato Amatoriale CT del14/04/08 Cibiesse Paternò-Lam Procedimento 102/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale LAM (CT) – per posizione irregolare del calciatore Aureliano Andrea (Cibiesse Paternò) – Campionato Amatoriale CT del14/04/08 Cibiesse Paternò-Lam Procedimento 102/B Ricorre la società Lam avverso il risultato della gara in epigrafe sostenendo che il calciatore Aureliano Andrea è stato utilizzato dalla società consorella sebbene già tesserato per altra società della FIGC. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva tuttavia che la società ricorrente ha omesso di inviare la copia del reclamo alla controparte come si rileva dalla mancata produzione della copia della ricevuta attestante tale invio. Tale irregolarità procedurale rende il reclamo inammissibile senza esame di merito come cita l’articolo 33 comma 5 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità il reclamo inoltrato dalla società Lam (CT) e per l’effetto di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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