COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD ATLETICO PEDARA (CT) – reclamo avverso posizione irregolare del calciatore Fichera Giuseppe (Squalifica per una gara C.U n. 49 del 23/04/2008) – Gara Nuova Santantonese/Atletico Pedara del 3/5/2008 “Play Off Seconda Categoria” Procedimento 231/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD ATLETICO PEDARA (CT) – reclamo avverso posizione irregolare del calciatore Fichera Giuseppe (Squalifica per una gara C.U n. 49 del 23/04/2008) – Gara Nuova Santantonese/Atletico Pedara del 3/5/2008 “Play Off Seconda Categoria” Procedimento 231/A Sostiene la reclamante che il calciatore in epigrafe indicato non aveva titolo a partecipare alla gara sopraccitata perché squalificato per 1 gara per recidiività in ammonizione, giusto C.U. n. 49 del 23/04/2008 e chiede, pertanto, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Nuova Santantonese; Controdeduce la Società Nuova Santantonese eccependo: 1) la presunta irritualità del ricorso perché fuori termine; 2) le squalifiche per recidività in ammonizione, se prese nell’ultima gara di campionato, vanno scontate la stagione sportiva successiva giusto C.U. n° 43 dell’11/3/2008 del C.R. Sicilia; Chiede, pertanto, che il predetto ricorso venga respinto; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, esaminati il ricorso e le controdeduzioni, osserva: a) Il ricorso di che trattasi è stato prodotto nei termini previsti dalle norme attuali in materia in regime di abbreviazione: il ricorso è, infatti, pervenuto a questa Commissione Disciplinare a mezzo fax entro il termine stabilito; b) Per quanto attiene la esecuzione delle squalifiche per somma di ammonizione, la materia è regolamentata da quanto statuito dalle norme del Nuovo C.G.S. (vedi art. 19 p. 13 del C.G.S.) e correttamente riportato al punto 3.1.8. - “errata corrige” - sul C.U. n° 44 del 19/3/2008 del C.R. Sicilia. Preso atto dell’effettiva partecipazione del calciatore Fichera Giuseppe (Nuova Santantonese) in posizione irregolare alla gara in esame, DELIBERA Di accogliere il reclamo come sopra proposto, infliggendo alla società Nuova Santantonese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; per l’effetto, senza addebito della tassa.
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