COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.CUPPARI Giuseppe Presidente A.S.C. Itala 2) A.S.C ITALA (Me) Procedimento 152/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.CUPPARI Giuseppe Presidente A.S.C. Itala 2) A.S.C ITALA (Me) Procedimento 152/A Considerato cha la Procura Federale con nota 2769/220 del 14 Febbraio 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt.1comma1 C.G.S. - Art.38 comma 1N.O.I.F. – Art.40 comma 1 Regolamento L.N.D.- ex Art.4 comma 1) e 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili di quanto loro ascritto infliggendo al sig. Cuppari Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 7 (sette) – alla società A.S.C. Itala a titolo di responsabilità diretta e oggettiva l’ammendadi €2.000,00. Raccolte quanto richiesto delle parti deferite: nessuna. Ritenuto che le parti come sopra deferite devono rispondere degli addebiti ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente loro notificato; per la violazione delle norme regolamentari in materia previsti dagli articoli sopra richiamati. Lette le controdeduzioni prodotte, non conducenti a fini dell’invocata giustificazione. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. Cuppari Giuseppe presidente della A.S.C. Itala, l’inibizione agli effetti di cui all’art.19 puto 1) lettera h C.G.S., per mesi 5 (cinque) alla società A.S.C. Itala, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva l’ammenda di €1.000,00 La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale
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