COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.C.S. PALERMITANA CALCIO (PA) – avverso squalifica sino al 31/12/08 a carico del calciatore GENOVA SALVATORE – Gara 2CTG a Play off del 26/04/2008 Palermitana Calcio-Colomba Bianca – C.U. 50 del 30/04/2008 Procedimento 233/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.C.S. PALERMITANA CALCIO (PA) – avverso squalifica sino al 31/12/08 a carico del calciatore GENOVA SALVATORE – Gara 2CTG a Play off del 26/04/2008 Palermitana Calcio-Colomba Bianca – C.U. 50 del 30/04/2008 Procedimento 233/A La ricorrente nel proprio ricorso sostiene che la descrizione dell’irregolare comportamento addebitato al calciatore Genova Salvatore è stata ingigantita nella descrizione dei fatti resa dall’arbitro e assunta dal Giudice Sportivo a prova inconfutabile di quanto effettivamente accaduto. La Palermitana Calcio chiede pertanto la riforma della sentenza di primo esame con la riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva tuttavia che il ricorso è stato inoltrato con fax del 05/05/08 e pertanto ben oltre i termini abbreviati indicati nel C.U.41 del27/02/08 e successivi. Tale irregolarità procedurale rende il ricorso inammissibile con preclusione di esame di merito. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità il ricorso come sopra proposto dalla Palermitana Calcio, confermando la squalifica sino al 31/12/08 a carico del calciatore Genova Salvatore e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, di €.130,00.
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