COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE SPATARO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.REAL GELA) A.S. REAL GELA PROC. N. 218/A-1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE SPATARO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.REAL GELA) A.S. REAL GELA PROC. N. 218/A-1 Considerato che la Procura Federale con nota 3457/543 del 12.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1)C.G.S. con riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F. e Art. 4 comma 1 C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 6 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig.Spataro Salvatore l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 4 (quattro); Alla Società A.S. Real Gela l’ammenda di Euro 500,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna; Visti gli Artt. 1 comma 1) 4 comma 1 C.G.S. e 38 comma 1 N.O.I.F. Ritenuto che le parti deferite devono rispondere dei capi d’imputazione come specificati nell’atto di rinvio a giudizio agli stessi debitamente notificato; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Spataro Salvatore, Presidente pro tempore A.S. Real Gela, l’inibizione con gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); Alla Società A.S. Real Gela, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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