COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. SIMONE CALOGERO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. SPORTINCONTRO) 2) A.S.D. SPORTINCONTRO PROC. N. 218/A-3

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. SIMONE CALOGERO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. SPORTINCONTRO) 2) A.S.D. SPORTINCONTRO PROC. N. 218/A-3 Considerato che la Procura Federale con nota 3459/545 del 12.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) 4 comma 1) C.G.S. in riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 6 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Simone Calogero l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3; Alla Società Sportincontro l’ammenda di Euro 400,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Hanno prodotto memorie difensive adducendo che il ritardo contestato è da addebitare al notevole ritardo con cui è arrivata la modulistica prevista: Pertanto l’omissione è da addebitare ai tecnici; Ritenuto che le argomentazioni sostenute a difesa non sono conducenti ai fini della invocata non responsabilità, stante che ogni Società è tenuta a tesserare il tecnico d’obbligo e comunicarlo a conclusione ufficiale della richiesta e rilascio relativa documentazione; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Simone Calogero Presidente pro tempore A.S.D. Sportincontro l’inibizione di cui agli effetti dell’Art. 19 punto 1) lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); Alla Società A.S.D Sportincontro l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di Euro 400,00 (quattrocento); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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