COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DI ROSA GIUSEPPE (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) A.S.D. AKRAGAS CALCIO PROC. N. 218/A-4

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DI ROSA GIUSEPPE (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) A.S.D. AKRAGAS CALCIO PROC. N. 218/A-4 Considerato che la Procura Federale con nota 3492/541 del 13.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) 4 comma 1) C.G.S. in riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 6 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Di Rosa Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 4; Alla Società Akragas calcio l’ammenda di Euro 1.000,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna; Ritenuto che le parti deferite devono rispondere della violazione del Regolamento Settore Tecnico e dell’Art. 38 comma 1 N.O.I.F. non avendo il Sig. Di Rosa Vincenzo svolto attività di Dirigente accompagnatore così come identificato ed inserito in distinta gara sebbene non tesserato per la Società oggi deferita né indicato nel relativo foglio di censimento; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Di rosa Giuseppe Presidente pro tempore A.S.D. Akragas Calcio l’inibizione per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h C.G.S. per mesi 4 (quattro); Alla Società A.S.D. Akragas Calcio a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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