COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) VITALE GIOVANNI (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. NEW TEAM RAGUSA) 2) A.S.D. NEW TEAM RAGUSA PROC. N. 219/A-2
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) VITALE GIOVANNI (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. NEW TEAM RAGUSA)
2) A.S.D. NEW TEAM RAGUSA
PROC. N. 219/A-2
Considerato che la Procura Federale con nota 3461/471 del 12 Marzo 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) 4 comma 1) C.G.S. in riferimento all’Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
“Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, infliggendo al Sig. VITALE GIOVANNI l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3;
Alla Società A.S.D. NEW TEAM RAGUSA l’ammenda di Euro 400,00;”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:la società deferita ha prodotto una memoria difensiva le cui motivazioni non sono esimenti dell’addebito contestato, avendo tesserato il tecnico abilitato solo a fine stagione agonistica 2007/2008, come dalla stessa società ammesso e dichiarato;
Ritenuto che le parti deferite devono, comunque, rispondere delle violazioni delle norme in materia, come previste dagli articoli sopra ricordati;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al sig. VITALE GIOVANNI (Presidente pro tempore A.S.D. NEW TEAM RAGUSA) l’inibizione con gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h C.G.S., per mesi 3 (tre);
alla società A.S.D. NEW TEAM RAGUSA, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 400,00
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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