COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA SANTANTONESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NUOVA SANTANTONESE-ATLETICO PEDARA DEL 3.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia – C.U. n. 51 del 7.5.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA SANTANTONESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NUOVA SANTANTONESE-ATLETICO PEDARA DEL 3.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 51 del 7.5.2008 – Campionato di 2^ Categoria). La società Santantonese impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 51 dell’8 maggio 2008, che aveva accolto il reclamo della società Atletico Pedara avverso la regolarità della gara Nuova Santantonese – Atletico Pedara del 3 maggio 2008 Play Off Seconda Categoria, infliggendo alla società ricorrente la perdita della gara in quanto alla stessa aveva partecipato il calciatore Fichera Giuseppe in corso di squalifica. La ricorrente deduce che il reclamo della società Atletico Pedara doveva essere dichiarato inammissibile e improcedibile per inosservanza delle disposizioni di cui al C.U. n. 68/A del 28.02.2008 relative alla abbreviazione dei termini per l’inoltro dei reclami dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale in ottemperanza all’art. 33 comma 11 C.G.S. Secondo la ricorrente, la società Atletico Pedara, trasmesso il reclamo a mezzo telefax presso il Comitato Regionale Sicilia in data 4 maggio 2008, ovvero il giorno successivo alla gara disputata il 3 maggio 2008, aveva inviato copia del reclamo alla società ricorrente per lettera raccomandata avviso ricevimento il giorno 5 maggio 2008, così violando la richiamata normativa sulla abbreviazione dei termini. Sostiene altresì la ricorrente che la Commissione Disciplinare Territoriale avrebbe dovuto comunque respingere il reclamo, perché il calciatore Fichera Giuseppe, sanzionato con la squalifica per una gara per recidività in ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato, doveva scontare la squalifica nella stagione sportiva successiva, avendo così titolo di partecipare alla gara di play off, che era stata reclamata giusto l’art. 14 comma 12 CGS. Il ricorso è fondato. Ai sensi della normativa sulla abbreviazione dei termini procedurali, pubblicata sul C.U. n. 68/A del 25 febbraio 2008, i reclami alla Commissione Disciplinare territoriale devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Nel caso in esame risulta che la società Pedara non ha rispettato la contestualità dell’invio di copia del reclamo alla società Santantonese, atteso che tale copia è stata inviata alla controinteressata il giorno 5 maggio 2008 e per di più a mezzo di lettera raccomandata, non prevista dalla normativa sopra richiamata. Il reclamo doveva essere pertanto dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che la Società Santantonese si era costituita con memoria, con la quale, peraltro, l’inammissibilità era stata eccepita. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altro motivo di ricorso. P.Q.M. accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, ripristina il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo della gara Nuova Santantonese – Atletico Pedara del 3 maggio 2008 Campionato 2° Categoria Play Off. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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