COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Istanza di grazia calciatore Giambelluca Giovanni, nato il 22.12.1969, matricola n.2.678.558, già tesserato A.S. Sporting Finale

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Istanza di grazia calciatore Giambelluca Giovanni, nato il 22.12.1969, matricola n.2.678.558, già tesserato A.S. Sporting Finale Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., - vista l’istanza inoltrata dal calciatore Giambelluca Giovanni, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in ordine alla sanzione della squalifica fino al 27.11.2007, con proposta di preclusione inflittagli da Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 28 del 4.12.2002, proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale, come da Com.Uff n.108/A del 9.12.2003, per il comportamento offensivo, minaccioso e violento nei confronti del direttore della gara Sporting Finale/Acquedolci del 27.11.2002; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 33, comma 8, dello Statuto Federale e 27 del Codice di Giustizia Sportiva alla Corte di Giustizia Federale; - rilevato che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione del 7 maggio 2008 (Comunicato Ufficiale n. 179/CGF) ha espresso parere sfavorevole, in quanto non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei alla concessione all’invocato beneficio.
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