COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. BOMPENSIERE (CL) – avverso la sanzione dell’ammenda a carico della società, e delle squalifiche ed inibizioni a carico di propri dirigenti e calciatori – Gara 3CTG del 27/04/2008 Pol. Bompensiere – Over 30 – C.U. (CL) 40 del 30/04/2008 Procedimento 107/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. BOMPENSIERE (CL) – avverso la sanzione dell’ammenda a carico della società, e delle squalifiche ed inibizioni a carico di propri dirigenti e calciatori – Gara 3CTG del 27/04/2008 Pol. Bompensiere - Over 30 – C.U. (CL) 40 del 30/04/2008 Procedimento 107/B La ricorrente nel proprio ricorso ha sostenuto un diverso accadimento dei fatti ingigantiti, a suo dire, nella descrizione resa dall’arbitro e assunta dal Giudice Sportivo a prova inconfutabile di quanto effettivamente accaduto. La Pol. Bompensiere chiede pertanto la riforma della sentenza di primo esame con la riduzione delle sanzioni a carico della società e dei propri tesserati. I fatti, oggetto di censure, risultano descritti e riportati negli atti di gara in maniera univoca senza postulazione di dubbio alcuno sia nella loro individuazione soggettiva che oggettiva (vedi rapporto di gara, rapporto degli Assistenti dell’Arbitro, rapporto del Commissario di campo). L’Arbitro è stato colpito con un pugno alla nuca; i calciatori, raggiunti dai provvedimenti disciplinari contestati, si sono resi responsabili di condotta rissosa ed aggressiva unitamente ai propri Dirigenti e sostenitori; Si osserva che per quanto attiene il calciatore Giglia Domenico, a carico dello stesso, oltre una condotta minacciosa ed oltremodo protestataria, non è dato accertare le modalità di partecipazione alla rissa e se ne ha partecipato; Per quanto attiene i Dirigenti raggiunti da inibizione statuita in 1° grado va annotato che la condotta è aggravata per la carica e la funzione loro rivestita; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 3 (tre) gare la squalifica a carico del calciatore Giglia Domenico, confermando le squalifiche a carico dei rimanti calciatori statuite in 1° grado; di confermare l’ammenda a carico della società Pol. Bompensiere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva; di determinare l’inibizione a carico del Dirigente Anelli Calogero, agli effetti di cui all’art.19 punto 1 ) lettera h C.G.S. a tutto il 31 Dicembre 2008; di confermare l’inibizione a carico dei Dirigenti Lo Sardo Salvatore e Giglia Vincenzo tutti tesserati perla pol. Bompesiere; per l’effetto non si addebita tassa
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