COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. SANCATALDESE CALCIO (CL)-avverso le sanzioni di inibizione e squalifica a carico dei tesserati della società – Gara Prom. D Play Out del 03/05/2008 Marsala-Sancataldese C.U.51 del 07/05/2008 Proc.238/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. SANCATALDESE CALCIO (CL)-avverso le sanzioni di inibizione e squalifica a carico dei tesserati della società - Gara Prom. D Play Out del 03/05/2008 Marsala-Sancataldese
C.U.51 del 07/05/2008
Proc.238/A
La società Sancataldese ha inoltrato formali e rituali reclami avverso le diverse squalifiche determinate dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Giumento A., Spina A., Di Marco S., Alessi C., Camilleri V., Avarello A., Cammarata A., Scarlata C., Sferrazza A., Ilardo R., negando che i citati tesserati si erano resi protagonisti delle azioni violente, minacciose ed offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara a ciascuno di loro addebitate con differenti modalità, ma che solo qualcuno di loro protestava magari eccessivamente a fine gara a seguito della tensione accumulata nel corso dell’incontro che decretava la
retrocessione della squadra anche a seguito di alcune decisioni ritenute ingiuste ed immotivate. La reclamante ha inoltre proposto appello avverso la inibizione sino al 30/09/2009 determinata a carico del Dirigente Livrizzi Giuseppe, negando che questi avesse lanciato il pallone all’indirizzo dell’arbitro, colpendolo alla testa, ma ammettendo solo un gesto senza intenzionalità di colpire qualcuno.
La Società Sancataldese ha richiesto pertanto la revisione totale delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, riconducendo gli addebiti a loro carico alla reale portata dei fatti.
La Commissione Disciplinare, valutato che tutti i ricorsi proposti si riferiscono a fatti concomitanti accaduti nel corso della stessa gara, per connessione di argomenti li riunisce in univoca trattazione.
Ciò premesso, nel merito, letti gli atti ufficiali che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., si ritiene che quanto sostenuto dalla ricorrente nelle proprie tesi difensive non può trovare alcun accoglimento in questa sede dal momento che vengono genericamente negati i comportamenti volgari, offensivi, minacciosi e talvolta violenti dei tesserati della Sancataldese, senza produzione di elementi di prova utili ad un eventuale ribaltamento del giudizio di primo esame od anche solo utili ad una riduzione delle sanzioni de quo.
Gli Ufficiali di gara hanno dettagliatamente descritto come tutti i tesserati della ricorrente a fine gara si scagliavano contro di loro offendendoli volgarmente, spintonandoli, minacciandoli, e qualcuno di loro attingendoli con sputi o colpendoli con calci. Gli autori delle deprecabili azioni sono stati tutti identificati senza possibilità di dubbio ed è dunque inequivocabilmente accertato che le aggressioni sono state poste in atto e che i loro autori sono quelli indicati negli atti di gara e per questo debitamente sanzionati dal Giudice Sportivo.
Ugualmente non può trovare accoglimento la tesi del gesto istintivo di stizza compiuto dal Dirigente Livrizzi, reo di a0vere colpito con una pallonata alla testa il Direttore di Gara: dagli atti si evince inconfutabilmente come il citato dirigente prendeva il pallone e con le mani a violenza lo scagliava all’indirizzo dell’arbitro colpendolo alla fronte. Lo stesso Livrizzi nella zona degli spogliatoi reiterava le sue plateali ed esagitate proteste strattonando per il colletto della divisa l’assistente dell’arbitro che contemporaneamente minacciava ostentatamente.
Per tutto quanto sopra detto, si
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese e, per l’effetto, di addebitare la tassa di €.130,00 non versata
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