COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: ASD VITTORIA CALCETTO (Rg) Avverso reiezione reclamo esito gara C5 Femm. Gara: ASCR Trappeto / ASD Vittoria Calcetto del 27 Aprile 2008 C.U. 38 C5 del 30 Aprile 2008 Procedimento 229/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: ASD VITTORIA CALCETTO (Rg) Avverso reiezione reclamo esito gara C5 Femm. Gara: ASCR Trappeto / ASD Vittoria Calcetto del 27 Aprile 2008 C.U. 38 C5 del 30 Aprile 2008 Procedimento 229/A L'ASD Vittoria Calcetto propone appello avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, qui molto in sintesi, che la gara ha avuto inconfutabilmente inizio ben oltre un'ora dall'orario ufficiale (in violazione dell'art. 54 NOIF) e che le condizioni ambientali non fossero idonee per il suo regolare svolgimento. La Commissione Disciplinare, sentita la Società ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il ritardato inizio della gara non può essere perciò di per sé solo causa dell'invocato annullamento della gara, alla quale entrambe le squadre hanno invece ritenuto di dover liberamente partecipare, iniziandola e concludendola regolarmente, secondo correttezza e sportività. Va perciò condivisa la decisione di primo grado, non emendabile con riferimento alle altre considerazioni difensive svolte in questa sede. E’ stato infatti evidenziato dal primo Giudice che sulla scorta delle risultanze ufficiali di gara non appaiono elementi che possano avere influenzato negativamente le condizioni psico-fisiche delle atlete della Società Vittoria Calcetto, tanto da incidere sulla regolarità della gara, svoltasi peraltro alla sola presenza delle Forze dell'ordine e di poche altre tifose. Va infatti evidenziato che gli episodi accaduti non hanno minimamente riguardato la compagine reclamante trattandosi di disaccordi interni della società ospitante P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l'appello come sopra proposto dall'ASD Vittoria Calcetto; Con addebito di tassa reclamo non versata.
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