COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. TIGER BROLO (ME) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI SPAREGGIO DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA DEL 04/05/2008 TIGER BROLO-SACRO CUORE MILAZZO – C.U. 51 DEL 07/05/2008 PROC. 236/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. TIGER BROLO (ME) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI SPAREGGIO DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA DEL 04/05/2008 TIGER BROLO-SACRO CUORE MILAZZO - C.U. 51 DEL 07/05/2008 PROC. 236/A ° ° ° ° ° ° La società A.S. Tiger Brolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice di primo esame relativa alla omologazione del risultato della gara in premessa ribadendo e più ampiamente circostanziando i motivi del proprio ricorso. Sostiene infatti la reclamante che ultimata la gara de quo con il punteggio di 2-2, è stata consentita dal Direttore di gara una irregolare procedura nella esecuzione dei calci di rigore che avrebbe danneggiato la Tiger Brolo che, in conseguenza, chiede l’assegnazione della vittoria per la propria squadra con il punteggio di 3-0 o, in via subordinata, l’annullamento della gara con pronuncia di ripetizione della stessa. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, ha proceduto, come richiesto in appello, alla convocazione della società Tiger Brolo che, in sede dibattimentale nel giorno 20 Maggio u.s., ha ribadito nel merito le proprie ragioni e sostenuto come la propria squadra sia stata danneggiata dalla mancata corretta applicazione delle norme regolamentari disattese dal Direttore di gara e dalla società consorella. Il fatto contestato riguarda la esecuzione dei calci di rigore che alla fine della gara conclusasi dopo i tempi supplementari sul punteggio di parità (2-2) richiedeva appunto la effettuazione dei calci di rigore per decretare la vincente con diritto al passaggio nella categoria superiore. Cita l’arbitro nel proprio referto che procedeva al sorteggio preliminare per determinare la squadra che per prima avrebbe iniziato la fase dei tiri dal dischetto facendosi subito dopo indicare i primi cinque calciatori designati ai tiri. Sussistendo dopo i primi cinque tiri di entrambe le squadre il risultato di parità si proseguiva con i tiri ad oltranza ma, trovandosi a fine gara la Tiger Brolo in inferiorità numerica di un calciatore a seguito delle espulsioni subite dalle due squadre nel corso dei tempi regolamentari e supplementari (due gli espulsi della Tiger Brolo, uno per la Sacro Cuore Milazzo), la Sacro Cuore Milazzo come da regolamento era tenuta a ridurre il numero dei propri calciatori per eguagliarlo a quello della squadra avversaria. La Sacro Cuore Milazzo indicava all’arbitro la esclusione dalla effettuazione dei tiri del proprio portiere Andaloro Antonio il quale però rimaneva sul terreno di giuoco opponendosi, per il ruolo di portiere ricoperto, ai tiri dal dischetto di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Effettuati nove tiri per ciascuna società e persistendo ancora una volta il risultato di parità (9-9) iniziavano le proteste dei calciatori e dei dirigenti della società Tiger Brolo: questi sostenevano che il decimo tiro spettasse al calciatore della Sacro Cuore Milazzo che non aveva calciato alcun tiro (per l’appunto il portiere Andaloro Antonio) e che era presente sul terreno di giuoco e che la procedura eseguita era irregolare perché sarebbero stati dieci i calciatori incaricati dei tiri dal dischetto per conto della Sacro Cuore Milazzo in contrapposizione ai nove calciatori designati dalla Tiger Brolo che erano peraltro gli unici presenti sul terreno di giuoco. L’arbitro non riteneva fondate le opposizioni manifestate sul campo dalla Società Tiger Brolo e disponeva la prosecuzione dei calci di rigore escludendo dai tiri, come indicato dalla Sacro Cuore Milazzo, il portiere Andaloro Antonio al quale però aveva consentito e continuava a consentire la opposizione ai tiri dal disco di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Inoltre l’arbitro consentiva che i calciatori incaricati dei tiri di rigore della seconda tornata (tutti i calciatori designati ne avevano a quel punto tirati almeno uno) venissero liberamente scelti da ciascuna delle due squadre senza seguire l’ordine in precedenza tenuto, scatenando nuovamente le proteste della società Tiger Brolo che riteneva irregolare anche questa procedura ritenuta invece del tutto conforme al regolamento dall’arbitro. La Tiger Brolo poi a seguito dell’errore di un proprio calciatore nel primo tiro di rigore della seconda tornata, veniva dichiarata perdente sul risultato complessivo di 11-12. Le doglianze della ricorrente a giudizio di questa Giudicante sono fondate. Il Regolamento del giuoco del calcio per quanto alle modalità di effettuazione dei tiri di rigore, tralasciando le indicazioni di sorteggio e alternatività nella esecuzione dei tiri, in sintesi e per quanto al caso in esame dispone: l’arbitro annota la sequenza di ciascun tiro; se dopo che le due squadre hanno eseguito i loro cinque tiri di rigore entrambe hanno segnato lo stesso numero di reti o non ne hanno segnato alcuna, si proseguirà con lo stesso ordine fino a quando una squadra avrà segnato una rete in più dell’altra, dopo lo stesso numero di tiri; quando una squadra conclude la gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, è tenuta a ridurre il numero per eguagliarlo a quest’ultima ed a comunicare all’arbitro il nome ed il numero di ogni calciatore escluso dall’esecuzione dei tiri di rigore; prima di dare inizio all’esecuzione dei tiri di rigore, l’arbitro deve assicurarsi che soltanto un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all’interno del cerchio centrale. Inoltre le decisioni ufficiali F.I.G.C. e la guida pratica del Regolamento del giuoco del calcio, in merito alla regola 14 che tratta dei calci di rigore ed a chiarimento della procedura da seguire nel caso che, pervenendo ai calci di rigore, una squadra si trovi in inferiorità numerica rispetto all’altra, cita come procedura da seguire quella di ridurre l’organico della squadra con più calciatori fino ad eguagliare quello dell’altra. A giudizio di questa Decidente, la riduzione del numero dei calciatori fino ad eguagliare quello dell’altra squadra, evidenzia la volontà del legislatore di assegnare a ciascuna delle due squadre uguali potenzialità ed opportunità per il raggiungimento dell’obiettivo finale. Dunque la indicazione della comunicazione all’arbitro del calciatore escluso dalla esecuzione dei tiri di rigore deve intendersi come riduzione dell’organico di una squadra con esclusione totale dalla fase di esecuzione dei tiri di rigore. E del resto il fatto che il regolamento disponga che l’arbitro deve assicurarsi che soltanto un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all’interno del cerchio centrale, conforta tale interpretazione. Nel caso in esame infatti otto erano i calciatori della Tiger Brolo all’interno del cerchio centrale del campo, nove quelli della Sacro Cuore Milazzo. L’avere indicato all’arbitro il nominativo del portiere come calciatore escluso dalla effettuazione del tiro di rigore ma avergli consentito di partecipare attivamente alla fase di esecuzione dei calci di rigore con la sola funzione di portiere, si manifesta come un espediente che ha disatteso la precisata norma consentendo di fatto ad una squadra di partecipare a questa specifica fase con nove calciatori, all’altra con dieci calciatori di cui uno con sole funzioni di portiere, e dunque con evidente squilibrio di potenziale ed opportunità. Oltre a tale sostanziale irregolarità l’arbitro ha compiuto un primo formale errore richiedendo che la squadra in superiorità numerica indicasse il calciatore escluso dalla fase di esecuzione dei tiri di rigore solo dopo che la prima fase dei primi cinque tiri per ciascuna squadra fosse stata ultimata, e ciò in contrasto con la norma regolamentare che al contrario prevede che tale indicazione debba essere effettuata subito dopo la conclusione della gara e prima dell’inizio della fase dei tiri di rigore. Altro sostanziale errore è quello di avere consentito che la seconda tornata dei tiri, una volta che tutti i calciatori avevano effettuato almeno un tiro, non seguisse l’ordine prestabilito ma fosse liberamente scelto dalle due squadre, contravvenendo alla norma che indica che dopo che le due squadre hanno eseguito i loro cinque tiri di rigore, se entrambe hanno segnato lo stesso numero di reti o non ne hanno segnato alcuna, si proseguirà con lo stesso ordine fino a quando una squadra avrà segnato una rete in più dell’altra, dopo lo stesso numero di tiri. Per tutto quanto sopra detto, si DELIBERA Di accogliere l’appello inoltrato dalla società A.S. Tiger Brolo (ME) disponendo la ripetizione della gara reclamata in data e orario a cura del Comitato Regionale Sicilia. Per l’effetto, senza addebito di tassa e con restituzione di quella già versata. Per quanto attiene le frasi esposte nell’atto di opposizione che fanno riferimento all’operato del Giudice Sportivo di primo grado si trasmettono gli atti al Presidente del C.R. Sicilia per le valutazioni di competenza.
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