COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. TARGET VITTORIA (RG) avverso squalifica calciatore PARISI ROSARIO fino al 11.05.2013 Gara 2°Ctg: Target Vittoria – Real Chiaramonte (Play off) del 11.05.2008 C.U : n°52 del 14.5.2008 Procedimento 244/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. TARGET VITTORIA (RG) avverso squalifica calciatore PARISI ROSARIO fino al 11.05.2013 Gara 2°Ctg: Target Vittoria - Real Chiaramonte (Play off) del 11.05.2008 C.U : n°52 del 14.5.2008 Procedimento 244/A Ricorre entro i termini la società A.S.D. Target Vittoria avverso i provvedimenti del G.S. Territoriale ritenendoli sproporzionati rispetto i fatti accaduti sul campo di giuoco. Sostiene la ricorrente che l’arbitro abbia “marcato e aggravato notevolmente” gli accadimenti successi durante la gara di cui all’epigrafe, sminuisce pertanto la grave condotta messa in atto dal proprio calciatore chiedendo il riesame dei provvedimenti ed una più equa sanzione disciplinare. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: premesso che l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. così recita :”i rapporti dell’arbitro, ………omissis…fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; il direttore di gara, nel suo rapporto, ha chiaramente ed esplicitamente riferito in modo inequivocabile la grave e deprecabile condotta tenuta dal calciatore Parisi Rosario e i consequenziali motivi che lo indussero a sospendere la gara e a non proseguirla; per quanto attiene all’assunto che la realtà dei fatti sarebbe diversa dalle risultanze degli atti ufficiali, si ribadisce quanto acclarato sul contenuto dell’art. 35 comma 1.1, di modo che non può avere ingresso, in questa sede, il tentativo di sostituire, a quella ufficiale, un’interessata versione di parte, quando quest’ultima, come nel caso di specie, non ha un benché riscontro obiettivo nei documenti ufficiali; questo Organo Giudicante ritiene che le argomentazioni sostenute a difesa dalla ricorrente non sono esimenti delle responsabilità del calciatore Parisi Roberto debitamente statuite e punite dal Giudice di 1° esame; P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello come sopra proposto dalla soc. A.S.D. Target Vittoria con l’addebito della tassa di reclamo di euro 130,00.
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