COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 4/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) URSINO ORAZIO (PRESIDENTE P.G.S. S. PIO X) 2) P.G.S. S. PIO X – Proc. N. 225/A7
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 4/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) URSINO ORAZIO (PRESIDENTE P.G.S. S. PIO X)
2) P.G.S. S. PIO X -
Proc. N. 225/A7
Considerato che la Procura Federale con nota 3391/450 10.03.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) e Art.4 comma 1) C.G.S. in relazione all’Art. 40 comma 1) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Maggio 2008 con inizio alle 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Non è stata prodotta una memoria difensiva nella quale si dichiara di avere tesserato un tecnico abilitato solo in data 20.11.2007;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Ursino Orazio la inibizione a tutti gli effetti per mesi 4;
Alla Società P.G.S. S. PIO X l’ammenda di Euro 500,00;
Raccolte quanto richiesto dalla parti deferite:
Nessuna,
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere delle violazioni di norme regolamentari in materia previste e meglio specificate nella parte motiva dell’atto di deferimento, debitamente notificato;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Ursino Orazio (Presidente P.G.S. S. PIO X) l’inibizione ai sensi ed agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due);
Di infliggere alla P.G.S. S. Pio X, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 250,00=;
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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