COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 dell’11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. BARONE GIUSEPPE (PRESIDENTE A.S.D. ATLETICO ISPICA) 2) A.S.D. ATLETICO ISPICA Proc. N. 240/A1
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 dell’11/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) SIG. BARONE GIUSEPPE (PRESIDENTE A.S.D. ATLETICO ISPICA)
2) A.S.D. ATLETICO ISPICA
Proc. N. 240/A1
Considerato che la Procura Federale con nota 3454/540 del 18.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S., in riferimento agli Artt. 21 comma 4) e 38 comma 1) N.O.I.F.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 3 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, infliggendo al Sig. Barone Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 4;
Di infliggere alla A.S.D. Virus Ispica l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
Nessuna,
Visti gli Artt. 1 comma 1) e 4 comma 1) C.G.S., con riferimento agli Artt. 21 comma 4) e 38 comma 1) N.O.I.F.;
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento loro debitamente notificato;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Barone Giuseppe (Presidente A.S.D. Atletico Ispica) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. per mesi 3;
Di infliggere alla Società A.S.D. Atletico Ispica l’ammenda di Euro 300,00=;
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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