COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) CRIMINISI ANTONIO (PRESIDENTE F.C.D. GROTTE CALCIO) 2) F.C.D. GROTTE CALCIO Proc. N. 243/A-1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) CRIMINISI ANTONIO (PRESIDENTE F.C.D. GROTTE CALCIO) 2) F.C.D. GROTTE CALCIO Proc. N. 243/A-1 Considerato che la Procura Federale con nota 3686/470 -21.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) comma 1) e Art. 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’ Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, infliggendo al Sig. Criminisi Antonio l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3; Alla Società F.C.D. Grotte Calcio, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che: Quanti deferiti devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento loro debitamente notificato, tenendo presente, però, che trattasi di ritardato tesseramento di un tecnico abilitato (vedasi nostre comunicazioni sui Comunicati Ufficiali Regionali); DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Criminisi Antonio (Presidente F.C.D. Grotte Calcio), L’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. fino al 31.08.2008; Alla Società F.C.D. Grotte l’ammenda di Euro 300,00= ; La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale
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