COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI Deferimento della Procura Federale a carico di: 1) LICITRA ANTONELLO (PRESIDENTE P.G.S. ORSA) 2) P.G.S. ORSA Proc. N. 242/A6
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
Deferimento della Procura Federale a carico di:
1) LICITRA ANTONELLO (PRESIDENTE P.G.S. ORSA)
2) P.G.S. ORSA
Proc. N. 242/A6
Considerato che la Procura Federale con nota 3618/397 del 19.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S.,in relazione all’Art.38 comma 1 N.O.I.F.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro addebitato , infliggendo al Sig. Licitra Antonello l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3;
Alla Società P.G.S. ORSA l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva,
Ritenuto che quanti deferiti devono rispondere di quanto loro addebitato, meglio specificato nell’atto di deferimento;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Licitra Antonello (Presidente P.G.S. ORSA) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. fino al 30.Settembre.2008;
Alla Società P.G.S. ORSA l’ammenda di Euro 400,00=;
Con diffida a provvedere anche con riferimento alla prossima Stagione 2008/2009;
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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