COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI: A.S.D. CAMALEONTE CALCIO (Ct) avverso partecipazione in posizione irregolare calciatore Tropea Orazio Simone nella gara A.S.D. Russo Sebastiano Calcio/A.S.D. Camaleonte Calcio del 06/4/2008 – Terza categoria Catania – Procedimento 101/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI: A.S.D. CAMALEONTE CALCIO (Ct) avverso partecipazione in posizione irregolare calciatore Tropea Orazio Simone nella gara A.S.D. Russo Sebastiano Calcio/A.S.D. Camaleonte Calcio del 06/4/2008 - Terza categoria Catania - Procedimento 101/B In ordine al reclamo in epigrafe indicato il Comitato Regionale Sicilia, a seguito di accertamenti in merito del proprio Ufficio Tesseramento, ha rimesso gli atti del caso alla Procura Federale per i consequenziali propri accertamenti in relazione ad anomalie riscontrate nell’invio di due raccomandate, da parte della Società A.S.D. Russo Sebastiano Calcio, contenenti i moduli di richiesta tesseramento del calciatore Tropea Orazio Simone. Pertanto si soprassedeva ad ogni decisione in merito al reclamo proposto, in attesa di conoscere le decisioni e le determinazioni della Procura Federale. Quest’ultima, con nota del 23/6/2008, debitamente inviata alle parti interessate al caso in esame, concludeva che, dopo attento esame sulla regolarità delle raccomandate, oggetto del giudizio pendente, e raccolte le dichiarazioni rilasciate dall’ufficio postale interessato alla accettazione e recapito delle richieste raccomandate prodotte, il calciatore Tropea Orazio Simone, alla data della gara di che trattasi non era ancora formalmente tesserato. In conseguenza di quanto sopra specificato ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare tutte le parti interessate al caso, meglio indicate e specificate nell’atto di rinvio a giudizio. Alla luce di quanto sopra annotato, quest’Organo di Disciplina Sportiva in esito al reclamo proposto dalla A.S.D. Camaleonte Calcio, DELIBERA Di accogliere il reclamo come sopra proposto, infliggendo alla società A.S.D. Russo Sebastiano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara: A.S.D. Russo Sebastiano Calcio/A.S.D. Camaleonte Calcio del 06/4/2008 - Terza Categoria - con il punteggio di 0-3; Con riserva di eventuali, successivi, provvedimenti disciplinari da adottare a seguito del procedimento di deferimento, la cui data di svolgimento sarà tempestivamente comunicata alle parti interessate, chiamate a rispondere di violazioni ai precetti normativi e regolamentari; La presente delibera va notificata alle Società interessate nonché alla Procura Federale; Per l’effetto non si addebita tassa.
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