COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3) CRISAFULLI DOMENICO (PRESIDENTE A.S.D. ROCCALUMERA) 4) A.S.D. ROCCALUMERA Proc. N. 242/A5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3) CRISAFULLI DOMENICO (PRESIDENTE A.S.D. ROCCALUMERA) 4) A.S.D. ROCCALUMERA Proc. N. 242/A5 Considerato che la Procura Federale con nota 3620/396 del 19.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S.,in relazione all’Art.38 comma 1 N.O.I.F. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza non è presente alcuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, infliggendo al Sig. Crisafulli Domenico l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3; Alla Società A.S.D. ROCCALUMERA l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva, ma una nota che giustificherebbe un materiale errore di compilazione che, comunque, non è esimente della addebitata responsabilità. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, meglio specificato nell’atto di deferimento; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Crisafulli Domenico (Presidente A.S.D. ROCCALUMERA) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. fino al 30.Settembre.2008; Alla Società A.S.D. ROCCALUMERA l’ammenda di Euro 400,00=, con diffida a provvedere in merito; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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