COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5) DE VINCENZI ANTONINO (PRESIDENTE POL. BOSCAIOLI) 6) POL. BOSCAIOLI Proc. N. 243/A2
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5) DE VINCENZI ANTONINO (PRESIDENTE POL. BOSCAIOLI)
6) POL. BOSCAIOLI
Proc. N. 243/A2
Considerato che la Procura Federale con nota 3684/468 del 21.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S.,in relazione all’Art.40 comma 1 Regolamento L.N.D.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza non è presente alcuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. De Vincenzi Antonino l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3;
Alla Società Pol. Boscaioli l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: ha prodotto una memoria difensiva che giustificherebbe il ritardato tesseramento del tecnico abilitato, fatto del quale chiede di tenere conto in sede di giudizio.
Ritenuto che i motivi di difesa, pur attendibili nel loro contenuto e reale avvenimento, non sono esimenti totalmente dal momento rispetto delle norme in materia esistenti;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. De Vincenzi Antonino (Presidente Pol. Boscaioli) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. per mesi tre;
Alla Società Pol. Boscaioli l’ammenda di Euro 250,00=,
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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