COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) RIPA NICOLO’ (PRESIDENTE POL. VILLAFRANCA TIRRENA) 2) POL. VILLAFRANCA TIRRENA Proc. N. 250/A5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) RIPA NICOLO’ (PRESIDENTE POL. VILLAFRANCA TIRRENA) 2) POL. VILLAFRANCA TIRRENA Proc. N. 250/A5 Considerato che la Procura Federale con nota 4236/218 del 17 Aprile 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S., in riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro addebitato, infliggendo al Sig. Ripa Nicolò l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); Alla Società A.C.D. Città Di Vittoria l’ammenda di Euro 300,00 (trecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che le parti deferite devono rispondere, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Ripa Nicolò (Presidente Pol. Villafranca Tirrena) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. per mesi 1 (uno); Alla Società Pol. Villafranca Tirrena l’ammenda di Euro 200,00= (duecento); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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