COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) ADERNO’ PAOLO (PRESIDENTE A.S.D. NETINA CALCIO) 2) A.S.D. NETINA CALCIO Proc. N. 250/A-3

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) ADERNO’ PAOLO (PRESIDENTE A.S.D. NETINA CALCIO) 2) A.S.D. NETINA CALCIO Proc. N. 250/A-3 Considerato che la Procura Federale con nota 4244/285 – 17.4.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) comma 1) e Art. 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’ Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il Dirigente delegato Sig. Fancello Gianfranco; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Adernò Paolo, l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 4 (quattro); Alla Società A.S.D. Netina Calcio l’ammenda di Euro 600,00 (Seicento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nella loro memoria difensiva giustificano un errore di invio della ricevuta comprovante il versamento della tassa dovuta per il tesseramento dell’allenatore e invocano la loro buona fede; Ritenuto che: Comunque le parti deferite devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento e che le giustificazioni addotte non sono esimenti della loro responsabilità; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Adernò Paolo (Presidente A.S.D. Netina Calcio), L’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); Alla Società A.S.D. Netina Calcio, l’ammenda di Euro 400,00= (quattrocento); La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it