COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) ADERNO’ PAOLO (PRESIDENTE A.S.D. NETINA CALCIO) 2) A.S.D. NETINA CALCIO Proc. N. 250/A-3
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) ADERNO’ PAOLO (PRESIDENTE A.S.D. NETINA CALCIO)
2) A.S.D. NETINA CALCIO
Proc. N. 250/A-3
Considerato che la Procura Federale con nota 4244/285 – 17.4.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) comma 1) e Art. 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’ Art. 38 comma 1) N.O.I.F.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente il Dirigente delegato Sig. Fancello Gianfranco;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Adernò Paolo, l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 4 (quattro);
Alla Società A.S.D. Netina Calcio l’ammenda di Euro 600,00 (Seicento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
Nella loro memoria difensiva giustificano un errore di invio della ricevuta comprovante il versamento della tassa dovuta per il tesseramento dell’allenatore e invocano la loro buona fede;
Ritenuto che:
Comunque le parti deferite devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento e che le giustificazioni addotte non sono esimenti della loro responsabilità;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Adernò Paolo (Presidente A.S.D. Netina Calcio), L’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre);
Alla Società A.S.D. Netina Calcio, l’ammenda di Euro 400,00= (quattrocento);
La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.
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