COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIMONE CARMELO (PRESIDENTE A.S.D. MONDIAL SPORTING CLUB FAVARA) 2) A.S.D. MONDIAL SPORTING CLUB FAVARA (AG) Proc. N. 250/A-1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIMONE CARMELO (PRESIDENTE A.S.D. MONDIAL SPORTING CLUB FAVARA) 2) A.S.D. MONDIAL SPORTING CLUB FAVARA (AG) Proc. N. 250/A-1 Considerato che la Procura Federale con nota 4249/215 - 17.4.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) comma 1) e Art. 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’ Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Simone Carmelo l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 4 (quattro); Alla Società A.S.D. Mondial Sporting Club l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che: Le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro ascritto, giusto atto di dferimento; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Simone Carmelo (Presidente A.S.D. Mondial Sporting Club Favara), L’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); Alla Società A.S.D. Mondial Sporting Club Favara l’ammenda di Euro 400,00= (quattrocento) La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.
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